Possibile l’intervento nella espropriazione forzata sulla base del ruolo esattoriale e senza la cartella esattoriale notificata
Commento a Cassazione Civile, sezione III, sentenza dell’8 febbraio 2018 n. 3021
Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte, il debitore esecutato proponeva opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso l’intervento di EQUITALIA NORD S.p.A. (già ESATRI S.p.A. ora ADER S.p.A.) per la soddisfazione di un credito di natura tributaria in una procedura di espropriazione immobiliare. Il debitore esecutato lamentava la irregolarità formale del ricorso per intervento per omessa o incerta indicazione del titolo di credito nonché l’inesistenza del credito azionato per inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento causalmente ascritte.
Il Tribunale e la Corte d’Appello di Milano rigettavano l’opposizione, e il debitore esecutato ricorreva quindi in Cassazione.
La Suprema Corte, nel confermare le sentenze di rigetto delle istanze del debitore esecutato ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di espropriazione forzata presupposto dell’intervento…è l’esistenza di un titolo esecutivo (costituito dal ruolo per i crediti azionati dall’agente di riscossione), non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto (ovvero, per i crediti azionati dall’agente di riscossione, la notificazione della cartella di pagamento)…”. È noto che, se si eccettua il comma 3 dell’art. 499 c.p.c. (“Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione ha luogo in forza di essa”), l’intervento è consentito nelle sole ipotesi in cui il credito per il quale si vuole procedere scaturisca da un titolo esecutivo.
Fatte queste premesse, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3021/2018 giunge alle sue conclusioni previa analisi della natura della cartella esattoriale e del titolo esecutivo vantato dall’erario. La Suprema Corte si attiene all’orientamento consolidato secondo il quale, nell’ambito della disciplina della riscossione mediante ruolo, la cartella di pagamento è equiparabile a un atto di precetto, contenendo anch’essa una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal ruolo, come espressamente previsto dall’art. 49, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
In sostanza, vi è un’assimilazione del ruolo a quella di titolo esecutivo e della cartella esattoriale a quella di precetto.
Per la sentenza della Corte di Cassazione in commento, la notifica della cartella di pagamento condiziona quindi esclusivamente l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione (così come prima di procedere al pignoramento, nelle esecuzioni ordinarie, è necessario notificare titolo esecutivo e precetto). Invece, per spiegare un mero atto di intervento in una procedura promossa da altro creditore, come nel caso di specie, è sufficiente dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo (costituito dal ruolo) e non risulta in alcun modo necessario allegare la cartella esattoriale notificata.