Le obbligazioni (art. 1173 e sgg. c.c.) consistono in rapporti giuridici in base ai quali una parte (debitore) assume l’obbligo di eseguire una determinata prestazione, obbligandosi a tenere un comportamento di dare, di fare o di non fare, a favore di un’altra parte (creditore). La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (art. 1174 c.c.). Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.); nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (art. 1176 c.c.). L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna (art. 1177 c.c.).
Le obbligazioni derivano dai contratti (art. 1321 c.c.), dai fatti illeciti (art. 2043 c.c.) o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (art. 1173 c.c.): rientrano in quest’ultima categoria, tra gli altri, le promesse unilaterali (artt. 1987 e sgg. c.c.), la gestione di affari altrui (artt. 2028 e sgg. c.c.), il pagamento dell’indebito (artt. 2033 e sgg. c.c.) e l’arricchimento senza causa (artt. 2041 e sgg. c.c.).

