All’apertura della successione legittima quando vi è concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono (art. 553 e sgg. c.c.) proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari.
Occorre evidenziare che:
- le disposizioni testamentarie, eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima (art. 554 c.c.);
- le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima, ma solo dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento (art. 555 c.c.).
Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (c.d. riunione fittizia, art. 556 c.c.).
I soggetti che possono esperire l’azione di riduzione sono i legittimari e i loro eredi o aventi causa, i quali non possono rinunziare a questo diritto finché vive il donante, né con dichiarazione espressa né prestando il loro assenso alla donazione (art. 557 c.c.); dopo l’apertura della successione la rinuncia è invece ammessa. Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può peraltro chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti a persone diverse dai chiamati come coeredi (art. 564 c.c.).
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari; il testatore può tuttavia dichiarare che una disposizione debba avere effetto a preferenza delle altre, che in tal caso si riducono per prime (art. 558 c.c.).
Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.). Se oggetto della donazione è un immobile, la riduzione si fa separando dal valore dell’immobile la parte occorrente per integrare la quota di legittima. Se la separazione non può farsi comodamente ed il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, al donatario viene riconosciuta la proprietà dell’immobile, compensando in danaro i legittimari.
Se il bene donato non è più esistente per causa imputabile al donatario, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario.
La tutela del legittimario nei confronti dei terzi acquirenti dal donatario è stata profondamente riformata dalla legge n. 182/2025 (c.d. legge Semplificazioni, in vigore dal 18 dicembre 2025), che ha riscritto gli artt. 561, 562 e 563 c.c. Per le successioni aperte a partire da tale data, la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi ai quali il donatario ha alienato i beni donati, immobili o mobili: la tutela reale è sostituita da un diritto di credito verso il donatario, tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la quota riservata; soltanto se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensarli nei limiti del vantaggio conseguito, mentre l’acquirente a titolo oneroso non risponde in alcun caso. Restano parimenti efficaci i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato i beni (art. 561 c.c.). La riduzione resta opponibile soltanto a chi ha acquistato dal donatario con atto trascritto dopo la trascrizione della domanda di riduzione (art. 2652, n. 1, c.c.).
Per le successioni aperte prima dell’entrata in vigore della riforma continua invece ad applicarsi la disciplina previgente: se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili, e il terzo acquirente può liberarsi pagando l’equivalente in danaro (art. 563 c.c., testo previgente). In via transitoria, peraltro, l’azione di restituzione resta esperibile solo se la domanda di riduzione — ovvero un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione — è stata notificata e trascritta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (c.d. imputazione ex se, art. 564 c.c.).

