Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Le parti possono determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c.). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Gli elementi essenziali del contratto (art. 1325 c.c.) sono:
- l’accordo (art. 1326 e sgg. c.c.)
- la causa (art. 1343 e sgg. c.c.)
- l’oggetto (art. 1346 e sgg. c.c.)
- la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (art. 1350 e sgg. c.c.)
1) L’accordo tra le parti si raggiunge nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi. La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso e l’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione. Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata; il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi ed in mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
La proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (art. 1338 c.c.).
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (art. 1339 c.c.).
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.).
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. Nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, alla disciplina codicistica si affianca quella, più rigorosa, delle clausole vessatorie di cui agli artt. 33 e sgg. del Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), che sanziona con la nullità di protezione — rilevabile anche d’ufficio e operante a solo vantaggio del consumatore — le clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2) La causa consiste nella finalità che le parti si prefiggono attraverso l’esecuzione del contratto. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, essa va intesa come causa in concreto, ossia come sintesi degli interessi reali e dello scopo pratico che il singolo contratto è diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato (Cass. n. 10490/2006; da ultimo, con riferimento anche al piano ermeneutico, Cass., Sez. I, ord. n. 22380/2025). La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 c.c.); si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa (contratto in frode alla legge, art. 1344 c.c.). Il contratto è illecito quando le parti si sono decise a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe (art. 1345 c.c.).
3) L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile (art. 1346 c.c.). Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.
4) La forma può essere orale, scritta con finalità probatorie o scritta in forma solenne quando è stabilita dalla legge ed il mancato rispetto di tale forma determina la nullità del contratto. Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.). Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo (art. 1352 c.c.).
La condizione del contratto
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto (art. 1353 e sgg. c.c.).
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta. È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere unicamente dalla volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore (condizione meramente potestativa, art. 1355 c.c.).
La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa (art. 1359 c.c.).
L’interpretazione del contratto
Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Qualora, nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso (art. 1362 e sgg. c.c.).
Sul piano applicativo, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il primo strumento ermeneutico è il senso letterale delle parole; soltanto ove esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi degli artt. 1362-1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, ai criteri interpretativi integrativi degli artt. 1366-1371 c.c. (Cass., Sez. III, n. 28967/2025). Peraltro, l’elemento letterale, pur fondamentale, deve essere considerato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, in particolare dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c., avuto riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti e, quindi, alla causa concreta del contratto (Cass., Sez. I, ord. n. 22380/2025).
Gli effetti del contratto ed il recesso
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto produce effetti rispetto ai terzi solo nei casi previsti dalla legge (art. 1372 c.c.).
Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione (art. 1373 e sgg. c.c.). Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita. Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità (art. 1374 c.c.). Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.). La clausola generale di buona fede opera quale fonte di integrazione del regolamento contrattuale e impone a ciascuna delle parti il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di legge, nei limiti di un apprezzabile sacrificio (in tal senso, da ultimo, Cass., ord. n. 656/2025).
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere (art. 1378 c.c.).
Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito. Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore (art. 1380 c.c.). Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso (art. 1381 c.c.).

