L’art. 3, comma 4-ter, TUS dopo il D.Lgs. 139/2024
- Premessa: la ratio dell’istituto e la sua trasformazione
Il passaggio generazionale dell’impresa costituisce, nell’esperienza italiana, uno dei momenti di maggiore vulnerabilità del tessuto produttivo. In un sistema economico fondato su imprese a base familiare, il decesso dell’imprenditore o del socio di controllo espone l’azienda a un duplice rischio: la frammentazione della compagine proprietaria tra una pluralità di eredi e l’emersione di un carico fiscale che, in assenza di liquidità, può costringere alla dismissione di asset strategici o della stessa partecipazione di controllo.
A tale rischio l’ordinamento ha inteso rispondere con l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS), introdotto dall’art. 1, comma 78, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, in attuazione delle indicazioni della Raccomandazione della Commissione europea 94/1069/CE del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese. La norma esenta integralmente dall’imposta sulle successioni e donazioni — senza alcun limite di valore — i trasferimenti di aziende, rami di azienda, quote sociali e azioni effettuati, anche tramite patti di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, al ricorrere di condizioni differenziate per tipologia di bene trasferito.
La Corte costituzionale (sent. n. 120/2020) ne aveva individuato il fondamento nella tutela della continuità generazionale dell’impresa, alimentando una lettura teleologica restrittiva. La riscrittura operata dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 — in vigore, quanto alla disposizione in esame, dal 1° gennaio 2025 — ha mutato la fisionomia dell’istituto: richiedendo per le società di capitali il solo controllo di diritto e il suo mantenimento quinquennale, senza più alcun aggancio all’esercizio effettivo di attività d’impresa, la norma si è trasformata da agevolazione della continuità aziendale in senso stretto a strumento generale di trasmissione esente dei patrimoni organizzati in forma societaria. È in questa trasformazione — e nelle tensioni interpretative che essa genera — che si gioca oggi la pianificazione.
- Ambito soggettivo
Beneficiari dell’esenzione possono essere esclusivamente i discendenti (figli, nipoti ex filio e ulteriori discendenti in linea retta) e il coniuge del disponente, cui va equiparata la parte dell’unione civile ai sensi dell’art. 1, comma 20, della L. 76/2016. Restano esclusi gli ascendenti, i collaterali, gli affini e il convivente di fatto. La delimitazione è coerente con la ratio: l’ordinamento agevola la trasmissione verticale dell’impresa nella famiglia nucleare, non la circolazione gratuita della ricchezza imprenditoriale in genere.
Sul piano della pianificazione, il trasferimento a favore di soggetti estranei al perimetro (il genero coadiutore, il fratello) richiede architetture alternative: il passaggio intermedio attraverso il discendente, ovvero la separazione tra proprietà (trasferita in esenzione al discendente) e gestione (affidata al terzo mediante cariche sociali, categorie di quote o patti parasociali).
- Ambito oggettivo e condizioni: il sistema tripartito post-riforma
Il nuovo testo articola le condizioni di accesso secondo tre distinte ipotesi, superando l’indistinta formulazione previgente.
La riforma ha inoltre esteso espressamente il beneficio alle partecipazioni in società residenti in Paesi UE, SEE o in Stati con adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni. Ove nell’azienda o nel patrimonio sociale siano compresi immobili, all’esenzione dall’imposta di successione e donazione si accompagna quella dalle imposte ipotecaria e catastale (artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, D.Lgs. 347/1990).
- Aziende e rami di azienda. Il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione di impegno contestualmente alla dichiarazione di successione o nell’atto di donazione.
- Quote e azioni di società di capitali (soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a, TUIR). L’esenzione spetta ai trasferimenti mediante i quali è acquisito il controllo di diritto ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) o è integrato un controllo già esistente. La condizione di mantenimento consiste nella detenzione del controllo per almeno cinque anni, con relativa dichiarazione di impegno. Non è richiesta la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del beneficiario, né l’esercizio di attività d’impresa da parte della società partecipata.
- Quote di società di persone. Il beneficio spetta indipendentemente dall’entità della partecipazione trasferita, a condizione che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni: la riforma ha così superato la prassi previgente (circ. 3/E/2008) che pretendeva la prosecuzione quinquennale dell’attività d’impresa.
La riforma ha inoltre esteso espressamente il beneficio alle partecipazioni in società residenti in Paesi UE, SEE o in Stati con adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni. Ove nell’azienda o nel patrimonio sociale siano compresi immobili, all’esenzione dall’imposta di successione e donazione si accompagna quella dalle imposte ipotecaria e catastale (artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, D.Lgs. 347/1990).
Le questioni risolte. Tre nodi storici risultano sciolti dal nuovo testo: (i) l’accesso al beneficio delle holding pure e delle società di mero godimento immobiliare, che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6082/2023) e la prassi avevano negato valorizzando Corte cost. 120/2020; (ii) l’agevolabilità dell’integrazione di un controllo già esistente, negata dalle risposte a interpello nn. 497/2021 e 72/2024 (il figlio già titolare del 51% può oggi ricevere in esenzione il residuo 49%); (iii) il regime delle società di persone, ricondotto al solo mantenimento della titolarità. Resta fermo che, in caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il controllo si verifica in capo alla comunione ove i diritti siano esercitati da un rappresentante comune ex art. 2347 c.c. con la maggioranza dei voti; la frammentazione in trasferimenti separati, nessuno dei quali attribuisca individualmente il controllo, preclude invece il beneficio.
- Il nodo irrisolto: holding e verifica del controllo a valle
La questione oggi più delicata attiene ai trasferimenti di partecipazioni di controllo in holding: la verifica delle condizioni si arresta alla società direttamente trasferita o deve estendersi alle società operative controllate?
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 271/2025, coerentemente con lo spirito razionalizzatore della riforma, ha ritenuto dirimente il solo trasferimento del controllo di diritto della società direttamente partecipata, senza verifiche lungo la catena partecipativa. In senso opposto, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto (sent. n. 72 del 21 gennaio 2026) ha affermato che, in caso di trasferimento di partecipazioni di una holding, l’esenzione spetterebbe solo ove i beneficiari mantengano il controllo anche delle società operative del gruppo.
La pronuncia tarantina si pone in contrasto con la prassi più recente e con la lettera del nuovo testo; ma segnala che il contenzioso sul punto non è chiuso. Nella pianificazione di strutture holding, la prudenza suggerisce di documentare e preservare il controllo lungo l’intera catena per l’intero quinquennio e, nelle situazioni di maggior valore, di valutare l’interpello preventivo.
- La base imponibile delle partecipazioni: l’esenzione dentro l’esenzione
Un profilo sistematicamente trascurato — e invece decisivo — è la determinazione della base imponibile delle partecipazioni non quotate ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), TUS: il valore è assunto in misura proporzionalmente corrispondente al patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto, senza tener conto dell’avviamento.
La regola opera su tre piani. Primo: essa quantifica ciò che l’esenzione effettivamente risparmia e, soprattutto, ciò che si pagherebbe in caso di decadenza — che colpisce quindi il patrimonio netto contabile, non il valore di mercato. Secondo: per le partecipazioni che non accedono all’esenzione (perché non di controllo, o a favore di soggetti esclusi), il divario tra patrimonio netto contabile e valore effettivo — spesso enorme nelle società con avviamento rilevante o immobili iscritti a costo storico — costituisce di per sé una forma di ottimizzazione, che rende talora sostenibile anche il trasferimento tassato. Terzo: la regola orienta le scelte contabili e di struttura (rivalutazioni, distribuzioni di riserve, timing rispetto all’approvazione del bilancio) nella finestra che precede il trasferimento. Nessuna pianificazione seria dell’operazione può prescindere da questa verifica preliminare.
- Il versante reddituale: neutralità, costo fiscale e la scelta tra donazione e successione
L’analisi limitata all’imposta di successione e donazione è monca: il trasferimento gratuito dell’azienda o della partecipazione produce effetti anche sul piano delle imposte sui redditi, dove si annidano leve di ottimizzazione di prima grandezza.
Aziende. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze; l’azienda è assunta dall’avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa. La neutralità è dunque piena, ma in regime di continuità dei valori: le plusvalenze latenti restano incorporate e si manifesteranno in capo al beneficiario in caso di successiva cessione.
Partecipazioni. Qui la disciplina diverge radicalmente a seconda del titolo del trasferimento. In caso di donazione, l’art. 68, comma 6, TUIR impone la continuità: il donatario assume il costo fiscale del donante. In caso di successione, il costo è invece il valore definito o dichiarato agli effetti dell’imposta di successione e, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. La lettera della norma fonda quindi, per le partecipazioni trasferite mortis causa in esenzione ex art. 3, comma 4-ter, un affrancamento gratuito delle plusvalenze latenti al valore normale (c.d. step-up): l’erede che rivenda la partecipazione realizzerà plusvalenza solo sull’incremento successivo all’apertura della successione.
Ne discende una conseguenza strategica di primo piano, troppo spesso ignorata: la donazione in vita anticipa la stabilità civilistica e consolida il regime fiscale vigente, ma trasmette le plusvalenze latenti; il trasferimento mortis causa le azzera. Nei patrimoni con partecipazioni a costo fiscale irrisorio e valore elevato, la scelta tra i due canali — o la loro combinazione: donazione della quota di controllo, mantenimento di una quota da trasmettere mortis causa — deve essere presa misurando entrambi i piani impositivi, non uno solo. Il profilo applicativo dello step-up sulle partecipazioni esenti merita in ogni caso verifica puntuale sulla prassi vigente al momento dell’operazione, trattandosi di snodo ad alto impatto.
- Territorialità
Ai sensi dell’art. 2 TUS, se il dante causa è residente in Italia l’imposta si applica su tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero; se non residente, sui soli beni esistenti nel territorio dello Stato, tra i quali si considerano comunque comprese le azioni e quote di società con sede legale, amministrativa o oggetto principale in Italia. Il tema si intreccia con l’estensione dell’esenzione alle società UE/SEE: il de cuius residente che detiene il controllo di una società estera sconta in Italia l’imposta sul relativo valore, ma può oggi accedere al 4-ter alle medesime condizioni. Per i patrimoni con componenti transfrontaliere, l’analisi va completata con le (poche) convenzioni contro le doppie imposizioni in materia successoria e con il coordinamento civilistico del Reg. UE 650/2012, che governa la legge applicabile alla successione ma non la fiscalità.
- Trust, vincoli di destinazione e il nuovo art. 4-bis TUS
La riforma del 2024 ha codificato nell’art. 4-bis TUS il regime dei trust e degli altri vincoli di destinazione: la tassazione si applica, di regola, al momento del trasferimento ai beneficiari (c.d. tassazione in uscita), con facoltà per il disponente — o, nei trust testamentari, per il trustee — di optare per la tassazione anticipata al momento dell’apporto, secondo aliquote e franchigie riferite al rapporto disponente-beneficiario, con definitività del prelievo anche in caso di successivo mutamento di valore.
Il coordinamento con il 4-ter era già stato affrontato dalla circolare 34/E/2022, che ha ammesso l’esenzione per le attribuzioni tramite trust ove ne ricorrano, in capo ai beneficiari, i requisiti soggettivi e oggettivi: beneficiari individuati nei discendenti o nel coniuge, trasferimento idoneo a far conseguire loro il controllo, mantenimento dei requisiti per il quinquennio. La combinazione trust-4-ter consente architetture di grande raffinatezza — segregazione, protezione del patrimonio, gestione unitaria in presenza di beneficiari minori o fragili, governo dei tempi dell’attribuzione — ma richiede una redazione dell’atto istitutivo calibrata sui requisiti dell’esenzione: clausole discrezionali troppo ampie sulla individuazione dei beneficiari o sulla devoluzione finale possono comprometterla. Analoghe cautele valgono per i vincoli ex art. 2645-ter c.c. aventi a oggetto aziende o partecipazioni.
- Riorganizzazioni preparatorie e abuso del diritto
L’accesso all’esenzione presuppone spesso una riorganizzazione preliminare: il conferimento dell’impresa individuale in una newco le cui quote saranno poi donate; la costituzione della holding di famiglia cui conferire le partecipazioni operative; la ridefinizione statutaria dei diritti di voto. Si pone allora il tema dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.
Il punto di equilibrio è segnato dal comma 4 della medesima disposizione: resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale. La prassi ha in più occasioni riconosciuto che le riorganizzazioni funzionali al passaggio generazionale — ivi compreso il conferimento in neutralità ex art. 177, comma 2 o 2-bis, TUIR di partecipazioni in una holding unipersonale, seguito dalla donazione esente della partecipazione di controllo — costituiscono legittimo risparmio d’imposta e non abuso, ove sorrette dalla sostanza economica del riassetto e non da vantaggi indebiti. Restano invece esposte a censura le sequenze puramente circolari (trasferimenti esenti seguiti da retrocessioni o monetizzazioni programmate a favore del disponente). La regola operativa è documentare la finalità successoria dell’operazione e rispettarne la coerenza nel tempo; nei casi di confine, l’interpello antiabuso è investimento modesto a fronte del valore in gioco.
- La società semplice come veicolo
Merita autonoma menzione la società semplice, veicolo tradizionale di detenzione statica di patrimoni (partecipazioni, immobili non commerciali, portafogli finanziari) per la sua opacità limitata, l’assenza di obblighi di bilancio e la non fallibilità. Quale società di persone, le sue quote accedono all’esenzione secondo la regola sub 3, lett. c): indipendentemente dall’entità della partecipazione trasferita e con il solo onere del mantenimento della titolarità quinquennale — senza requisito di controllo e senza che rilevi l’assenza di attività d’impresa, per definizione estranea al tipo. Il che ne fa, dopo la riforma, uno strumento di trasmissione esente di straordinaria flessibilità: ciascuna quota, anche minoritaria, trasferita a ciascun discendente è agevolabile. La contropartita è la responsabilità illimitata dei soci e un regime fiscale reddituale per trasparenza da valutare rispetto alla holding di capitali; la scelta del veicolo resta quindi un esercizio di bilanciamento, non un automatismo.
- Decadenza: perimetro, vicende del quinquennio, presidi
Il mancato rispetto delle condizioni — interruzione dell’attività d’impresa, perdita del controllo, cessione della titolarità prima del decorso del quinquennio — comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, la sanzione amministrativa ex art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e gli interessi di mora dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.
Il perimetro della decadenza va però delimitato con precisione. In primo luogo, la prassi ha ammesso la decadenza parziale in caso di cessione limitata a un ramo o a una porzione del compendio agevolato, con recupero proporzionale. In secondo luogo, non ogni vicenda del quinquennio è ostativa: i conferimenti dell’azienda o della partecipazione in società controllate dal beneficiario, le trasformazioni, fusioni e scissioni che non disperdano il controllo o la continuità sono state ritenute compatibili con il mantenimento del beneficio; ogni operazione straordinaria nel periodo di sorveglianza va comunque preventivamente vagliata. In terzo luogo, gli eventi non riconducibili alla volontà del beneficiario — anzitutto la sua morte nel quinquennio — non integrano la condotta dismissiva che la norma sanziona: il compendio cade nella successione del beneficiario, con possibile nuova applicazione dell’esenzione a favore dei suoi discendenti, in un meccanismo di trasmissione potenzialmente reiterabile di generazione in generazione.
Presidio essenziale è la dichiarazione di impegno, da rendere contestualmente alla dichiarazione di successione o nell’atto di donazione: la sua omissione è ritenuta ostativa e la sanabilità (anche mediante remissione in bonis) è terreno incerto, sicché l’unica strategia affidabile è la correttezza redazionale originaria. Nella redazione degli atti occorre inoltre identificare con precisione l’oggetto e l’entità dei diritti di voto trasferiti, dare evidenza dell’acquisizione o integrazione del controllo, disciplinare la comproprietà e il rappresentante comune in caso di pluralità di beneficiari.
- L’istituto nella strategia di pianificazione
La holding di famiglia come veicolo dell’esenzione. L’apertura del beneficio alle società senza impresa operativa rende razionale concentrare gli asset familiari in una holding, il cui pacchetto di controllo venga trasferito in esenzione. La combinazione con categorie di azioni a voto plurimo o maggiorato, ovvero con diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c. nelle s.r.l., consente di trasferire il controllo di diritto ai fini fiscali calibrando la governance effettiva — fermo il presidio, segnalato al § 4, sulla catena partecipativa.
Donazione con riserva di usufrutto. Il trasferimento della sola nuda proprietà della partecipazione pone il tema dell’imputazione del voto: poiché, salvo convenzione contraria, il voto spetta all’usufruttuario (art. 2352 c.c.), l’acquisizione del controllo di diritto da parte del nudo proprietario esige apposita pattuizione che gli attribuisca il voto nell’assemblea ordinaria. La riserva d’usufrutto con voto trattenuto dal disponente, frequentissima nella prassi per ragioni di governance, è incompatibile con l’esenzione: è tra le cause più ricorrenti di diniego, e la scelta tra controllo fiscalmente rilevante e controllo gestionale del disponente va compiuta consapevolmente, eventualmente ricorrendo a strumenti alternativi di presidio (cariche, patti parasociali, quote a diritti speciali).
Coordinamento con il patto di famiglia. L’assegnazione tramite patto di famiglia cumula l’esenzione fiscale con la stabilità civilistica (sottrazione a collazione e riduzione ex art. 768-quater c.c.). Quanto alla liquidazione dei legittimari non assegnatari, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 32823/2018, come corretta da Cass. n. 29506/2020) ne riconduce la tassazione al rapporto tra disponente e legittimario, con relative aliquote e franchigie: voce da includere nel dimensionamento economico complessivo, anche quanto alla provvista di liquidità dell’assegnatario.
Il fattore tempo. L’attuale assetto — esenzione ampia, franchigie milionarie, aliquote contenute, step-up mortis causa — colloca l’Italia tra gli ordinamenti fiscalmente più favorevoli d’Europa per la trasmissione della ricchezza. Ricorrenti ipotesi di riforma in senso inasprente suggeriscono di non differire le operazioni già mature: il trasferimento perfezionato consolida il regime vigente; l’attesa espone al rischio normativo, mitigato — per il canale mortis causa — solo dall’impossibilità di governarne il momento.
- Conclusioni
L’art. 3, comma 4-ter, TUS, nella formulazione risultante dal D.Lgs. 139/2024, si conferma lo strumento principe della pianificazione successoria dei patrimoni imprenditoriali, e oggi, più ampiamente, dei patrimoni organizzati in forma societaria: esenzione integrale senza tetto di valore, perimetro esteso alle holding e alle società di gestione, condizioni differenziate e conoscibili. Ma la sua potenza si dispiega solo dentro una visione d’insieme che il presente studio ha inteso restituire: la base imponibile ex art. 16 TUS come metro del rischio di decadenza; il versante reddituale, con l’alternativa strutturale tra continuità dei valori in donazione e step-up mortis causa; la territorialità; il trust dopo l’art. 4-bis; il confine tra riorganizzazione legittima e abuso; la scelta del veicolo tra holding di capitali e società semplice; il presidio del quinquennio.
La differenza tra un passaggio generazionale esente e uno tassato — o decaduto, con sanzioni e interessi — si gioca nella qualità della progettazione, nella redazione degli atti e nella disciplina del periodo di sorveglianza. In ciò l’esenzione non è soltanto una norma di favore: è un programma di pianificazione che l’ordinamento mette a disposizione di chi sappia eseguirlo correttamente, misurando insieme tutti i piani impositivi che l’operazione attraversa.

