Il contratto di società determina l’accordo tra due o più persone che conferiscono beni o servizi, la cui sommatoria costituisce il capitale sociale, per l’esercizio in comune di un’attività economica, che rappresenta l’oggetto sociale, allo scopo di dividerne gli utili.
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo la disciplina delle società in accomandita semplice, in nome collettivo, a responsabilità limitata e per azioni.
Secondo l’art 2195 c.c., sono attività commerciali:
- le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- le attività di intermediazione nella circolazione dei beni;
- le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- le attività bancarie o assicurative;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi societari.
Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.
Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

