Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato (art. 1193 c.c.) al:
- debito scaduto;
- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
- tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi (art. 1194 c.c.). Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un’imputazione diversa, salvo che vi siano stati dolo o sorpresa da parte del creditore (art. 1195 c.c.).
Le spese del pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 c.c.).
Prestazione in luogo dell’adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (art. 1197 c.c.).
In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione sostitutiva consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno (art. 1197, comma 2, c.c.).
Quando al posto dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito (art. 1198 c.c.), se non risulta una diversa volontà delle parti.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore (art. 1199 c.c.). Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve inoltre consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità (art. 1200 c.c.).

