Imputazione del pagamento
Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato (art. 1193 c.c.) al:
- debito scaduto;
- tra più debiti scaduti, a quello meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
- tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.
Se tali criteri non consentono di effettuare l’adempimento, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.
Le spese del pagamento sono a carico del debitore.
Prestazione in luogo dell’adempimento
Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (art. 1197 c.c.).
In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita.
Quando al posto dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito (art. 1198 c.c.), se non risulta una diversa volontà delle parti.
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.