Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 e sgg. c.c.).
Non è necessaria la costituzione in mora:
- quando il debito deriva da fatto illecito;
- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione;
- quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, a meno che il creditore l’abbia rifiutata per un motivo legittimo.
Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.
Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.).
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori (art. 1224 c.c.).
Se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione (art. 1225 c.c.).
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (art. 1226 c.c.).
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate; il risarcimento non è comunque dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.).
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.).
È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave; è nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (art. 1229 c.c.).

