Messa in mora del creditore

Messa in mora del creditore

Il creditore è in mora quando, senza il motivo legittimo, dimostra la volontà di non ricevere il pagamento offertogli o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione (art. 1206 e sgg. c.c.).

In caso di mora, il creditore è considerato responsabile per l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore e non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

Affinché l’offerta di pagamento sia valida è necessario:

  1. che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
  2. che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
  3. che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, degli interessi e delle spese liquide (il cui ammontare è già stabilito), con una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
  4. che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
  5. che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;
  6. che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
  7. che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.

Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale, se il creditore rifiuta di accettare l’offerta o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito dei beni ed è liberato dall’obbligazione.

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili o se le spese della loro custodia sono eccessive, il debitore, dopo l’offerta reale o l’intimazione di ritirarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate e a depositarne il prezzo.

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito.
Quando l’offerta reale e il deposito sono validi, le spese sono a carico del creditore.

Se deve essere consegnato un immobile, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di prenderne possesso. Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l’intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

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