Le obbligazioni (art. 1173 e sgg. c.c.) consistono in rapporti giuridici in base ai quali una parte (debitore) assume l’obbligo di eseguire una determinata prestazione, obbligandosi a tenere un comportamento di dare, di fare o di non fare, a favore di un’altra parte (creditore). La prestazione oggetto dell’obbligazione deve essere valutabile economicamente; il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni riguardanti un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. L’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.
Le obbligazioni derivano dai contratti (art. 1321 c.c.), dai fatti illeciti (art. 2043 c.c.) o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo ciò che stabilisce l’ordinamento giuridico.