Tipi di obbligazioni

Tipi di obbligazioni

Obbligazione generica

Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere e siano beni fungibili (sostituibili con altri), il debitore deve fornire beni di qualità non inferiore alla media del valore di mercato. L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, ma il creditore può rifiutare l’adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha comunicato la sua opposizione.

Obbligazioni pecuniarie (art. 1277 e sgg. c.c.)

I debiti in denaro si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. I crediti liquidi di somme di danaro, di cui sia stato indicato l’importo, ed esigibili perché non soggetti a termine o condizione, producono interessi, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente; i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora del debitore.

Obbligazioni semplici

Sono semplici le obbligazioni che hanno per oggetto una singola prestazione che il debitore deve fornire al creditore

Obbligazioni complesse

Sono complesse le obbligazioni che prevedono l’erogazione di due o più prestazioni a favore del creditore. Tali prestazioni possono essere cumulative o alternative.

  • Obbligazioni cumulative: sono cumulative l’insieme di due o più prestazioni che il debitore deve tassativamente fornire al creditore, poiché costituiscono oggetto della medesima obbligazione.
  • Obbligazioni alternative (art. 1285 c.c.): il debitore di un’obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell’una e parte dell’altra.

La scelta spetta al debitore se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo; la scelta diviene irrevocabile dopo l’esecuzione di una delle due prestazioni oppure con la dichiarazione di scelta, comunicata all’altra parte.

L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.

Quando la scelta spetta al debitore, l’obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore, è liberato dall’obbligazione, qualora non preferisca eseguire l’altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.

Se la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall’obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l’altra prestazione e risarcire il danno.

Nel caso in cui entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e il debitore debba rispondere riguardo a una di esse, egli deve pagare l’equivalente di quella che è divenuta impossibile per ultima se la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore, questi può domandare l’equivalente dell’una o dell’altra.

Obbligazioni in solido (art. 1292 e sgg. c.c.)

L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.
Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido.
Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può chiedere ai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
Se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.

Obbligazioni parziarie

Se vi è una pluralità di debitori o creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.

Obbligazioni indivisibili (art. 1316 e sgg. c.c.)

L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto un bene che non è divisibile per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti, tali obbligazioni sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali.

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