Il diritto di proprietà riconosce al proprietario il diritto di godere (utilizzare la cosa o farla utilizzare ad altri) e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 c.c.).
Sono previste a tutela del proprietario le seguenti azioni:
Azione di rivendicazione (art. 948 c.c.)
Il proprietario può rivendicare la cosa, da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergli il valore, oltre a risarcire il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione. L’attore ha l’onere di provare il proprio diritto dimostrando un acquisto a titolo originario ovvero, in caso di acquisto derivativo, risalendo la serie dei trasferimenti fino a un acquisto a titolo originario o al compimento dell’usucapione (c.d. probatio diabolica); la prova può risultare attenuata quando il convenuto non contesta l’appartenenza o oppone un proprio titolo di acquisto.
Azione negatoria (art. 949 c.c.)
Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
Azione di regolamento di confini (art. 950 c.c.)
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.)
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
Le azioni petitorie, fondate sulla titolarità del diritto di proprietà, si distinguono dalle azioni possessorie (reintegrazione e manutenzione, artt. 1168 e sgg. c.c.), che tutelano la situazione di fatto del possesso indipendentemente dalla titolarità del diritto e sono soggette al termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla turbativa.

