Le azioni a difesa del possesso (possessorie)

Le azioni a difesa del possesso (possessorie)

Azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.)

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dallo spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio (art. 1169 c.c.).

Azione di manutenzione (art. 1170 c.c.)

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. A differenza della reintegrazione, l’azione di manutenzione non è concessa al detentore, ma soltanto al possessore. L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni sopra indicate (c.d. spoglio semplice). Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre il giudizio petitorio finché il primo non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, salvo che dimostri che l’esecuzione gli procurerebbe un pregiudizio irreparabile (art. 705 c.p.c.).

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