Le azioni a difesa del possesso (possessorie): manutenzione e reintegrazione nel possesso

Le azioni a difesa del possesso (possessorie): manutenzione e reintegrazione nel possesso

Azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.)

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l’anno dallo spoglio, chiedere contro l’autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L’azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l’abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell’avvenuto spoglio.

Azione di manutenzione (art. 1172 c.c.)

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

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