Le azioni di nunciazione hanno natura cautelare e funzione preventiva: mirano a evitare che un danno temuto si produca, nell’attesa che sia accertato il diritto. La legittimazione spetta tanto al proprietario e al titolare di altro diritto reale di godimento quanto al semplice possessore. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 688 e sgg. c.p.c. secondo il rito cautelare uniforme: alla fase sommaria segue l’eventuale giudizio di merito, petitorio o possessorio a seconda della qualità fatta valere dal denunciante.
Denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.)
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale teme che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull’altrui fondo, possa derivare danno alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all’autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.
L’autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell’opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele:
– nel primo caso, per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito;
– nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell’opera e per il risarcimento del danno che possa soffrirne il denunciante, se questi ottiene sentenza favorevole nonostante la permessa continuazione.
Denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.).
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale teme che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa possa derivare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo. L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

