Il diritto di proprietà (art. 832 c.c.), il rapporto giuridico ed il diritto assoluto
Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti regolata da norme giuridiche.
Ogni rapporto giuridico è costituito da una situazione giuridica soggettiva di vantaggio che consente ad un soggetto di agire per il proprio interesse (diritto soggettivo) e da una situazione giuridica soggettiva di svantaggio che obbliga un soggetto a rispettare il diritto altrui (dovere/obbligo). Il diritto soggettivo è il potere di agire per i propri interessi e tale potere è riconosciuto al soggetto (persona fisica o giuridica) dall’insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra i membri della società (diritto oggettivo).
Il diritto soggettivo si manifesta all’interno del rapporto giuridico di esclusione che riguarda il diritto di proprietà. Il diritto di proprietà riconosce al proprietario il diritto di godere (utilizzare la cosa o farla utilizzare ad altri, percependone i frutti) e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Costituzione, che demanda alla legge la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti (art. 42 Cost.).
Il diritto di proprietà è tradizionalmente connotato dai caratteri della pienezza, dell’esclusività, dell’elasticità (al venir meno dei diritti reali minori che la comprimono, la proprietà si riespande automaticamente) e dell’imprescrittibilità: esso non si estingue per il non uso, ma può essere perduto se un terzo acquista il bene per usucapione.
I limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico e privato
Il proprietario non può effettuare atti d’emulazione che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (art. 833 c.c.).
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (art. 844 c.c.).
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità (art. 834 c.c.). Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali, oggi contenute principalmente nel testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili (art. 835 c.c.). Al proprietario è dovuta una giusta indennità. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

