Quote di successione dei legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (art. 536 e sgg. c.c.).
Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.
- Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un terzo spetta al coniuge.
- Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.
- Se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
- Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio.
- Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.
- A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni per il caso di concorso con i figli.
- o Il coniuge separato, al quale non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge al quale sia invece stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto, assegno che non potrà essere di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta.
- Se a un legittimario è lasciato un legato, in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Le successioni legittime
Nella successione legittima (art. 565 e sgg. c.c.) l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato.
La successione dei parenti (art. 566 e sgg. c.c.)
- Ai genitori succedono i figli, in parti uguali. Ai figli sono equiparati gli adottivi. Questi ultimi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.
- A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono i genitori in parti uguali o il genitore che sopravvive.
- A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.
- A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani, ovvero fratelli che hanno entrambi i genitori in comune.
- Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
La successione del coniuge (art. 581 e sgg. c.c.)
- Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio e ad un terzo negli altri casi.
- Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri.
- In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.
- Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
La successione dello Stato (art. 586 c.c.)
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Le successioni testamentarie
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 e sgg. c.c.).
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare:
- coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- gli interdetti per infermità di mente;
- quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità previsti dal codice civile, il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca. La nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.