La donazione (art. 769 e sgg. c.c.) è il contratto col quale, per puro spirito di liberalità, il donante arricchisce il donatario, disponendo a favore di questi di un suo diritto o assumendo verso lo stesso un’obbligazione.
L’ordinamento giuridico pone la gran parte delle obbligazioni, nascenti dal contratto di donazione, a carico del donante e per tale motivo si parla di contratto unilaterale.
Al fine della manifestazione degli effetti e della validità del contratto è necessaria la presenza di alcuni elementi essenziali quali:
- l’accordo che si perfeziona quando il donatario comunica al donante l’accettazione dell’atto di liberalità. L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione esplica i suoi effetti dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. È invece valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante, appartenenti a determinate categorie o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà, tra più cose, indicate dal donante o entro i limiti di valore stabiliti dal donante stesso;
- la causa è la finalità economico-sociale che si prefiggono di realizzare le parti attraverso il contratto, in questo caso, il fine è l’atto di liberalità che viene posto in essere;
- l’oggetto è l’insieme degli elementi giuridici considerati dalle parti nel contratto. Il contratto di donazione riguarda i beni presenti del donante, mentre, è nulla la donazione se riguarda beni futuri, tranne in caso di frutti non ancora separati dal bene oggetto di donazione. Se la donazione è fatta a favore di più donatari s’intende fatta per parti uguali, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà. È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte accresca la quota degli altri beneficiari;
- la forma: la donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione. La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.
La donazione può essere:
- rimuneratoria se fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, ma non in occasione di servizi resi;
- in occasione di matrimonio futuro sia effettuata dagli sposi tra loro sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio. L’annullamento del matrimonio ha come conseguenza la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio;
- a nascituri. Infatti, la donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti;
- modale, se la donazione è gravata da un onere. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell’onere, se prevista nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.
È permesso al donante di riservare l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio e dopo di lui a vantaggio di un’altra persona o anche di più persone. Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di oggetti compresi nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.
La donazione richiede la piena capacità di disporre dei propri beni. Il contratto di donazione stipulato da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.
L’atto di liberalità posto in essere dall’inabilitato, anche se anteriore alla sentenza di inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere annullato se fatto dopo che è stato promosso il giudizio di inabilitazione.
Il curatore dell’inabilitato per prodigalità può chiedere l’annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori dall’inizio del giudizio d’inabilitazione.
In caso di minore emancipato è valida la disposizione fatta dal minore nel contratto di matrimonio.
Il donante può stipulare la riversibilità delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la donazione sia fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto.
Il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca.
Ad esclusione dei casi di donazioni rimuneratorie o per concomitanza di un futuro matrimonio, le donazioni possono essere revocate per:
- ingratitudine: in tal caso la domanda deve essere proposta a cura del donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, se il donatario:
- ha volontariamente ucciso, tentato di uccidere o indotto al suicidio il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente del medesimo;
- ha calunniato, denunciando una di tali persone che egli sa innocente, per reato punibile, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero ha falsamente testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati;
- sopravvenienza di figli: in tal caso la domanda deve entro cinque anni dalla nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente.
Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.
In caso di revoca della donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.