Lesione della legittima ed azione di riduzione a tutela dei legittimari

Lesione della legittima ed azione di riduzione a tutela dei legittimari

All’apertura della successione legittima quando vi è concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono (art. 553 e sgg. c.c.) proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari.

Occorre evidenziare che:

  • le disposizioni testamentarie, eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima;
  • le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima, ma solo dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

I soggetti che possono esperire l’azione di riduzione sono i legittimari e i loro eredi o aventi causa, i quali non possono rinunziare a questo diritto.

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente senza distinguere tra eredi e legatari.
Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori. Se oggetto della donazione è un immobile, la riduzione si fa separando dal valore dell’immobile la parte occorrente per integrare la quota di legittima.

Se la separazione non può farsi comodamente ed il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
Se l’eccedenza non supera il quarto, al donatario viene riconosciuta la proprietà dell’immobile, compensando in danaro i legittimari.

Se il bene donato non è più esistente, per causa imputabile al donatario il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario.

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

Il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni a lui fatte, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

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