La donazione all’ente non profit alla prova della riduzione: restituzione in natura e vincolo di destinazione

A. Il problema

L’ente non lucrativo che abbia ricevuto per donazione un immobile e lo abbia destinato al perseguimento delle proprie finalità istituzionali occupa oggi una delle posizioni di maggiore esposizione nel sistema di reintegrazione della legittima. La riforma introdotta dall’art. 44 della L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha infatti rafforzato la posizione di chi acquista dal donatario, senza modificare in misura corrispondente quella del beneficiario che conserva il bene ricevuto.

Per l’ente non profit la conservazione costituisce, tuttavia, l’esito fisiologico della liberalità: il bene viene normalmente acquisito per essere impiegato nello svolgimento dell’attività statutaria, non per essere trasformato in liquidità mediante alienazione. Ne deriva un risultato che conviene porre immediatamente in evidenza: il beneficiario che mantiene il bene e ne rispetta la destinazione coerente con la causa dell’attribuzione resta assoggettato alle conseguenze più incisive, mentre quello che procede all’alienazione sottrae il bene al rischio restitutorio reale e conserva, essenzialmente, un’obbligazione pecuniaria.

Il presente contributo affronta tre questioni. La prima concerne l’assenza di una specifica immunità dell’ente rispetto all’azione di riduzione. La seconda attiene alla sorte della restituzione in natura nel sistema risultante dalla riforma del 2025. La terza riguarda, infine, la tenuta del vincolo di destinazione eventualmente impresso dall’ente al bene ricevuto, questione dalla quale dipende, sul piano concreto, la possibilità che l’attività statutaria continui anche dopo la restituzione.

B. L’ente donatario non gode di alcuna immunità

L’ente destinatario di una liberalità è soggetto all’azione di riduzione secondo le medesime regole applicabili al donatario persona fisica. Il sistema di controllo preventivo sugli acquisti degli enti è stato da tempo eliminato: l’art. 17 c.c. è stato abrogato dall’art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo successivamente sostituito dall’art. 1 della L. 22 giugno 2000, n. 192, intervento che ha soppresso anche gli artt. 600 e 786 c.c. e il quarto comma dell’art. 782 c.c. L’ente può pertanto accettare la liberalità senza autorizzazione, ma proprio per questo l’acquisto avviene senza alcun filtro preventivo: nessuna autorità è chiamata a verificare, prima del perfezionamento dell’attribuzione, se essa ecceda la quota della quale il donante poteva liberamente disporre.

La finalità di utilità sociale perseguita dal beneficiario rimane estranea al funzionamento del meccanismo di reintegrazione. La liberalità effettuata in favore dell’ente partecipa alla riunione fittizia prevista dall’art. 556 c.c., assumendo il valore rilevante al momento dell’apertura della successione. Essa è assoggettata a riduzione successivamente alle disposizioni testamentarie, ai sensi dell’art. 555, comma 2, c.c., e concorre con le ulteriori donazioni secondo l’ordine cronologico inverso stabilito dall’art. 559 c.c. Neppure la destinazione impressa al bene dopo l’acquisto è idonea a modificare il valore da computare o la collocazione dell’ente nell’ordine delle liberalità soggette a riduzione.

Vi è un solo istituto dal quale l’ente resta estraneo, ma per ragioni che non dipendono dalla natura o dalla meritevolezza del suo scopo. Si tratta della collazione, che l’art. 737 c.c. pone a carico dei soli figli, dei loro discendenti e del coniuge che concorrano alla successione. L’ente non è tenuto al conferimento e non prende parte alla divisione ereditaria: resta invece esposto alla riduzione, la cui azione è soggetta all’ordinario termine prescrizionale decennale decorrente dall’apertura della successione.

C. Ciò che la riforma del 2025 ha mutato e ciò che ha conservato

La riforma ha eliminato il diritto di seguito sul bene oggetto della donazione, mantenendo invece la restituzione nei confronti del donatario. Il nuovo art. 563 c.c., sotto la rubrica «Effetti della riduzione della donazione», prevede che la riduzione «non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati». Rimane a carico del donatario l’obbligo di compensare in denaro i legittimari nella misura necessaria alla reintegrazione della quota riservata, così come resta ferma, in caso di sua insolvenza, la responsabilità sussidiaria dell’avente causa a titolo gratuito, circoscritta al vantaggio da questi conseguito. Il legittimario non può dunque far valere una pretesa reale contro il terzo acquirente a titolo oneroso, salvo che quest’ultimo abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione della domanda di riduzione, secondo il richiamo all’art. 2652, primo comma, n. 1), c.c.

L’art. 561 c.c. mantiene, al contrario, il meccanismo restitutorio in natura quando il bene si trovi ancora nel patrimonio del beneficiario e lo mantiene secondo una disciplina che, sotto un determinato profilo, aggrava la posizione del donatario. La disposizione stabilisce infatti che i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario sugli immobili «restano efficaci», ponendo a suo carico l’obbligo «a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni». L’effetto purgativo continua invece a operare per i gravami costituiti dal legatario e, in via sistematica, dall’erede, in coerenza con quanto previsto dall’art. 2652, primo comma, n. 8), c.c., il cui termine la riforma ha peraltro ridotto da dieci a tre anni dall’apertura della successione.

L’asimmetria prodotta dal nuovo assetto emerge con particolare evidenza quando il donatario sia un ente. Se l’ente aliena l’immobile ricevuto, il terzo consegue un acquisto stabile, mentre sul beneficiario originario permane essenzialmente un debito pecuniario, che potrà essere soddisfatto utilizzando anche il ricavato dell’alienazione. Se, invece, l’ente conserva l’immobile e lo impiega direttamente per il perseguimento dello scopo statutario, esso rimane esposto alla restituzione in natura e può perdere, totalmente o parzialmente, proprio il bene sul quale ha organizzato la propria attività, senza aver acquisito la liquidità che la vendita avrebbe generato.

L’esposizione dell’ente che abbia conservato il bene non comporta tuttavia necessariamente la perdita dell’intero immobile, poiché le modalità della reintegrazione sono governate dall’art. 560 c.c. L’accoglimento della domanda di riduzione determina l’inefficacia della donazione nei confronti del legittimario e, quando l’attribuzione abbia avuto a oggetto beni determinati e la reintegrazione debba avvenire in natura, può determinare una comunione fra il legittimario e il beneficiario proporzionata alla lesione da reintegrare. Il primo comma dell’art. 560 c.c. dispone infatti che dall’immobile sia separata la porzione necessaria all’integrazione della quota riservata, quando tale separazione possa essere effettuata comodamente.

Il secondo comma regola l’ipotesi in cui l’immobile non consenta una comoda separazione e distingue due fattispecie. Qualora l’eccedenza spettante al donatario superi il quarto della porzione disponibile, l’intero immobile viene lasciato nell’eredità, fermo il diritto del donatario a ottenere il valore della disponibile. Quando, invece, l’eccedenza non oltrepassi il quarto, il donatario conserva l’intero bene ed è tenuto a compensare in denaro i legittimari. Il terzo comma riconosce poi al donatario che rivesta egli stesso la qualità di legittimario la facoltà di ritenere l’immobile entro il limite della disponibile e della quota a lui spettante. Tale possibilità resta necessariamente estranea all’ente, che non può assumere la qualità di legittimario del donante.

La reintegrazione in natura rappresenta pertanto la regola, mentre la soddisfazione in denaro opera nei casi eccezionalmente previsti. La Corte di cassazione ha escluso l’esistenza, in capo al legittimario vittorioso, di una facoltà generale di scegliere il pagamento dell’equivalente monetario della quota in sostituzione dell’attribuzione dei beni, riconducendo le soluzioni pecuniarie ai soli meccanismi previsti dall’art. 560 c.c. oppure all’accordo fra le parti (Cass. civ., Sez. II, ord. 6 marzo 2024, n. 5978). Per l’ente la conseguenza è duplice. Da un lato, non gli è consentito pretendere di neutralizzare la restituzione attraverso il semplice pagamento di una somma; dall’altro, esso può conservare integralmente l’immobile mediante compensazione pecuniaria quando ricorrano entrambe le condizioni indicate dal secondo comma, vale a dire l’impossibilità della comoda separazione e un’eccedenza non superiore al quarto della disponibile.

Nemmeno la disciplina transitoria modifica sostanzialmente questo quadro. L’art. 44, comma 2, della L. n. 182/2025 mantiene il precedente regime per le successioni apertesi anteriormente al 18 dicembre 2025, subordinandone tuttavia la sopravvivenza alla notificazione e alla trascrizione, entro il 18 giugno 2026, della domanda giudiziale di riduzione oppure dell’atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Essendo ormai decorso tale termine, il nuovo sistema trova applicazione generale, fatte salve le sole situazioni tempestivamente attivate nel semestre previsto dalla disposizione transitoria.

D. Il vincolo di destinazione come peso ai sensi dell’art. 561 c.c.

Il vincolo apposto dall’ente al bene può sopravvivere alla restituzione soltanto quando abbia acquisito una rilevanza esterna; in tale eventualità, la sua permanenza comporta per l’ente l’obbligo del conguaglio pecuniario. La nozione di «peso» utilizzata dall’art. 561 c.c. presenta infatti carattere ampio. La Corte di cassazione vi ha ricompreso, accanto ai diritti reali limitati, anche vincoli di natura obbligatoria riguardanti il godimento dell’immobile, purché idonei a incidere sul suo valore e sulla pienezza delle facoltà inerenti alla proprietà (Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 1971, n. 2178). Sebbene anteriore alla riforma, la decisione individua la nozione di peso alla quale continua a fare riferimento il testo novellato.

Da ciò non può tuttavia ricavarsi che qualsiasi destinazione stabilita dall’ente sia destinata a sopravvivere alla restituzione. Occorre distinguere le singole fattispecie. Un diritto reale limitato costituito in favore di terzi rientra senza difficoltà nella categoria dei pesi. Anche la locazione vi è stata ricondotta dalla giurisprudenza appena richiamata, nei limiti in cui essa sia opponibile secondo la disciplina propria del relativo contratto. Una convenzione urbanistica stipulata con il Comune può incidere sul contenuto e sul valore della proprietà e spiegare effetti anche nei confronti degli aventi causa, ma la concreta opponibilità deve essere verificata alla luce del titolo, della normativa speciale applicabile e delle formalità effettivamente compiute. Diversa è ancora la posizione del comodato e degli obblighi puramente personali assunti dall’ente, la cui efficacia nei confronti del legittimario deve essere accertata in funzione del titolo e della data, e non può essere fatta discendere dalla loro mera esistenza.

Nessuna efficacia esterna può invece riconoscersi alla destinazione che sia rimasta confinata nell’organizzazione dell’ente. Una deliberazione del consiglio direttivo, una clausola statutaria o l’iscrizione contabile dell’immobile in un fondo destinato non sono sufficienti a vincolare il legittimario. Quest’ultimo recupera il bene libero dalla destinazione interna e l’ente perde, contestualmente, tanto il cespite quanto l’impiego istituzionale che gli aveva attribuito. Analoga prudenza è necessaria per l’obbligo di destinazione derivante da una donazione modale. Il modus produce infatti effetti obbligatori e la trascrizione dell’atto nel quale esso è contenuto non vale, di per sé, a conferirgli natura reale o un’opponibilità generalizzata. Quest’ultima deve essere accertata alla luce del contenuto concreto dell’onere e del soggetto nei confronti del quale venga invocata.

La possibilità di qualificare il vincolo previsto dall’art. 2645-ter c.c. come «peso» rilevante ai sensi dell’art. 561 c.c. rappresenta una ricostruzione interpretativa, non una conclusione definitivamente acquisita. A sostegno della tesi depone la formulazione dell’art. 561 c.c., che utilizza il termine «pesi» senza operare distinzioni in relazione alla loro fonte, nonché l’ampiezza della nozione elaborata dalla giurisprudenza appena ricordata. Esistono, tuttavia, almeno due obiezioni che non possono essere ignorate. L’art. 2645-ter c.c. assicura l’opponibilità ai terzi del vincolo e destina i beni e i relativi frutti alla finalità individuata, ma non disciplina espressamente il rapporto con l’azione di riduzione né stabilisce una prevalenza rispetto alla protezione accordata ai legittimari. Inoltre, la pronuncia del 1971 si occupava di anticresi, affitto e locazione e definiva la nozione generale di peso, senza poter evidentemente affrontare la qualificazione di un istituto introdotto nell’ordinamento trentacinque anni più tardi. La soluzione appare pertanto sostenibile, ma necessita ancora di verifica e deve essere presentata come tale.

L’ente che intenda fondare la propria tutela su tale ricostruzione deve, inoltre, assicurare la validità del vincolo, poiché l’inefficacia di quest’ultimo travolgerebbe anche la difesa costruita sulla sua opponibilità. L’art. 2645-ter c.c. richiede l’atto pubblico, la realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’art. 1322, secondo comma, c.c., la riferibilità di tali interessi a soggetti determinati e il rispetto del limite temporale, che non può superare novanta anni oppure la durata della vita della persona fisica beneficiaria. In difetto di tali presupposti il vincolo non produce effetti nei confronti del legittimario e la posizione dell’ente torna a coincidere con quella di chi non abbia apposto alcuna destinazione opponibile.

Il vincolo rimane altresì suscettibile di azione revocatoria, ma entro condizioni più rigorose di quanto potrebbe suggerire una lettura isolata dell’art. 2901 c.c. Il credito al conguaglio sorge in capo al legittimario soltanto per effetto della riduzione. Quando il vincolo sia stato costituito anteriormente a tale momento, esso precede quindi il sorgere del credito e la revoca richiede la prova della dolosa preordinazione dell’atto, oltre al pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale e alla natura dispositiva dell’operazione. Il pericolo aumenta quanto più la costituzione del vincolo sia temporalmente prossima alla morte del donante o alla manifestazione della pretesa del legittimario, poiché tale prossimità può far apparire la destinazione come strumentale alla sottrazione del bene anziché come espressione di un’autentica esigenza istituzionale.

Per questa ragione l’ente ha interesse a costituire il vincolo in un momento coerente con le effettive esigenze della propria attività, conservando adeguata documentazione della causa dell’operazione e del collegamento funzionale con le finalità statutarie. Una costituzione tempestiva e distante dall’apertura della successione rafforza la posizione dell’ente sotto un duplice profilo: rende più credibile la funzione istituzionale della destinazione e colloca l’atto in un momento rispetto al quale il legittimario sarà chiamato a dimostrare la dolosa preordinazione.

Sul piano operativo permane, tuttavia, una criticità decisiva. Il conguaglio contemplato dall’art. 561 c.c., così come quello previsto dall’art. 560, comma 2, c.c., consiste in un’obbligazione pecuniaria posta a carico di un soggetto che, per la propria struttura e funzione, può disporre prevalentemente di beni destinati e non di liquidità liberamente utilizzabile. L’ente che abbia ricevuto e successivamente vincolato un immobile potrebbe quindi essere obbligato a effettuare un pagamento per il quale non dispone di risorse liquide sufficienti. Il legittimario potrebbe allora procedere esecutivamente sugli altri cespiti dell’ente, anch’essi potenzialmente destinati all’attività istituzionale. La strategia difensiva imperniata sul vincolo non elimina, pertanto, il rischio: ne modifica la natura, trasformandolo da rischio reale sul bene a rischio finanziario sul patrimonio.

L’art. 562 c.c. disciplina la fase estrema di tale situazione attraverso una regola più complessa della formula secondo cui l’insolvenza del donatario ricadrebbe semplicemente sul legittimario. La disposizione prevede infatti che il valore non recuperabile presso il donatario insolvente sia detratto dalla massa, facendo al contempo salve le ragioni creditorie del legittimario verso il donatario e la posizione dei donatari anteriori. La perdita viene dunque distribuita secondo il meccanismo previsto dalla norma e non grava esclusivamente sul legittimario.

E. La liberalità modale

L’apposizione di un onere alla donazione non rende l’attribuzione immune dalla riduzione, ma può incidere sulla misura dell’arricchimento concretamente soggetto a essa. La Corte di cassazione ha chiarito che l’onere, pur non avendo funzione corrispettiva e non trasformando la donazione in un negozio oneroso, riduce il valore della liberalità e deve essere detratto dal valore del bene donato nell’ambito della riunione fittizia (Cass. civ., Sez. II, 7 aprile 2015, n. 6925). L’art. 793, comma 2, c.c. individua invece il limite dell’obbligo di adempimento del donatario, che resta circoscritto al valore della cosa ricevuta, ma non risolve autonomamente il diverso problema della determinazione del valore da computare.

La regola richiede, peraltro, alcune distinzioni, che poggiano tanto sull’elaborazione dottrinale quanto su un preciso indirizzo di legittimità. Quando l’onere sia stabilito nell’interesse del donante, oppure venga eseguito nei confronti di un terzo solvendi causa, il suo valore riduce quello da imputare, perché corrisponde a un’utilità sottratta al donatario. Qualora, invece, l’onere sia previsto in favore di un terzo determinato donandi causa, si configura una liberalità distinta in favore di quest’ultimo: in tale ipotesi la donazione principale può essere computata integralmente, mentre l’attribuzione destinata al terzo acquista autonoma rilevanza. La Corte di cassazione ha qualificato la donazione modale con onere in favore di un terzo determinato, sorretta da spirito di liberalità, come doppia donazione: l’una si esegue in favore del donatario, l’altra in favore del beneficiario dell’onere, il quale si arricchisce attraverso l’intermediazione materiale del donatario (Cass. civ., Sez. V, ord. 4 aprile 2024, n. 8875). La soluzione dipende dalla volontà negoziale e dalla struttura concreta dell’operazione e trova un riscontro, sul versante tributario, nell’art. 58 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Per l’ente diventa quindi essenziale conservare prova del contenuto dell’onere, del suo collegamento con la liberalità e del costo concretamente sostenuto per il relativo adempimento. Non qualsiasi spesa effettuata sul bene ricevuto è idonea a diminuire la base di calcolo. La detrazione presuppone l’esistenza di un onere effettivamente imposto e dotato di un valore economicamente apprezzabile; in assenza di adeguata prova, l’ente resta esposto alla riduzione calcolata sul valore pieno del bene.

F. L’insolvenza dell’ente e la devoluzione del patrimonio

L’estinzione dell’ente non determina necessariamente l’esaurimento della vicenda restitutoria. Il nuovo art. 563 c.c. contempla infatti una responsabilità pecuniaria dell’avente causa a titolo gratuito, avente natura sussidiaria rispetto a quella del donatario insolvente e limitata al vantaggio effettivamente conseguito. La devoluzione del patrimonio residuo in favore di un altro ente del Terzo settore, regolata dall’art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, costituisce un’attribuzione priva di corrispettivo e può pertanto ricondurre l’ente ricevente entro tale categoria. La disposizione subordina la devoluzione al parere positivo dell’Ufficio competente e commina la nullità degli atti effettuati in assenza o in difformità dal parere. Ne consegue che una devoluzione irregolare non determina il trasferimento del bene, che resta nel patrimonio nel quale si trovava.

La conclusione deve comunque essere prospettata in termini di qualificazione della singola fattispecie e non come automatico subentro dell’ente devolutario. Quest’ultimo non succede universalmente nelle obbligazioni dell’ente estinto. La sua eventuale responsabilità richiede di individuare il bene concretamente ricevuto, verificare se il bene originariamente donato sia ancora identificabile, determinare quale vantaggio sia stato effettivamente conseguito e accertare se, al momento dell’attribuzione, il credito del legittimario fosse già sorto. Liquidazione, fusione e trasformazione restano inoltre soggette alle rispettive discipline, dalle quali possono derivare conseguenze differenti.

Rimane comunque un’esigenza di controllo che la prassi della devoluzione non sempre valorizza adeguatamente. L’ente destinatario del patrimonio dovrebbe verificare la provenienza dei cespiti ricevuti e la data della morte dei relativi donanti. Un bene di recente provenienza donativa può infatti conservare un rischio che la mera inclusione nel verbale di devoluzione non è sufficiente a neutralizzare.

G. La diligenza dell’ente al momento dell’accettazione

Il controllo preventivo eliminato dall’ordinamento nel 1997 deve essere, in qualche misura, ricostruito attraverso le procedure interne dell’ente. Prima dell’accettazione di una liberalità immobiliare di particolare consistenza, l’organo amministrativo dovrebbe acquisire almeno tre categorie di informazioni: la composizione familiare del donante e la presenza di eventuali legittimari; un’indicazione, sia pure approssimativa, della consistenza complessiva del suo patrimonio; l’esistenza e la natura delle donazioni precedentemente effettuate. Si tratta di dati che non sono pubblicamente disponibili e che possono essere acquisiti essenzialmente attraverso la collaborazione dello stesso donante, il quale ha interesse a fornirli nella misura in cui la stabilità dell’attribuzione contribuisce alla realizzazione della propria volontà liberale.

La dimensione temporale del rischio è oggi, al tempo stesso, più lineare da individuare e meno assistita da strumenti preventivi. L’azione di riduzione è soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione decorrente dall’apertura della successione ai sensi dell’art. 2946 c.c. Il precedente riferimento al termine ventennale dalla trascrizione della donazione ha perso rilevanza, poiché la riforma ha eliminato l’atto di opposizione che consentiva di sospenderne il decorso. In mancanza di atti interruttivi, il decennio rappresenta dunque il principale orizzonte temporale dell’esposizione, pur restando il rischio concreto condizionato dall’iniziativa del legittimario, dal contenuto della domanda proposta e dalle formalità pubblicitarie compiute.

L’ente non dispone più, inoltre, del segnale rappresentato dalla trascrizione dell’opposizione, che in precedenza consentiva di percepire l’attivazione preventiva del legittimario. Da questa assenza discendono alcune cautele di natura gestionale, estranee alla disciplina sostanziale della riduzione ma rilevanti sul piano del governo del rischio. L’ente dovrebbe anzitutto valutare l’accantonamento di una riserva proporzionata alla lesione presumibile, anziché al valore integrale del bene ricevuto, poiché l’entità della pretesa dipende dalla massa ereditaria, dalle ulteriori donazioni e dall’ordine nel quale queste sono assoggettate a riduzione. Sarebbe inoltre opportuno differire, durante il periodo di maggiore esposizione, gli investimenti irreversibili sull’immobile. Infine, dovrebbe essere considerata la possibilità di una copertura assicurativa, la cui negoziazione risulta oggi agevolata dalla circostanza che la riforma ha concentrato il rischio soprattutto nel rapporto con il donatario.

H. Gli strumenti di stabilizzazione

La struttura originaria dell’attribuzione incide sul rischio in misura maggiore rispetto alle cautele adottate successivamente, ma la qualificazione giuridica dell’operazione non coincide necessariamente con la sua veste apparente. Quando il disponente mette a disposizione il denaro necessario all’acquisto di uno specifico immobile e questo viene direttamente intestato al beneficiario, l’oggetto della liberalità è rappresentato dall’immobile e non dalla somma impiegata per acquistarlo (Cass. civ., Sez. Un., 5 agosto 1992, n. 9282). L’ente che riceva la provvista specificamente destinata all’acquisto della propria sede non è quindi sottratto alla riduzione; ai fini della riunione fittizia assume rilievo il valore dell’immobile, e non semplicemente l’importo originariamente versato.

La configurazione dell’operazione come liberalità indiretta produce, tuttavia, conseguenze sul rimedio applicabile, ed è proprio sotto questo profilo che può emergere il vantaggio per l’ente. Il principio della reintegrazione della legittima in natura, caratteristico dell’azione esercitata contro la donazione ordinaria avente a oggetto un immobile ai sensi dell’art. 560 c.c., non trova applicazione alle liberalità indirette. In queste ultime, infatti, la riduzione non incide sulla titolarità del bene e il legittimario consegue il relativo controvalore attraverso le modalità proprie di un diritto di credito (Cass. civ., Sez. I, 12 maggio 2010, n. 11496; nello stesso senso Cass. civ., Sez. II, ord. 2 dicembre 2022, n. 35461). L’ente mantiene quindi la proprietà dell’immobile e resta esposto a una prestazione pecuniaria, risultato al quale tende la pianificazione dell’operazione.

Il donante intenzionato a dotare l’ente di una sede può pertanto valutare l’erogazione della provvista necessaria all’acquisto in alternativa alla donazione di un immobile già appartenente al proprio patrimonio, tenendo presente che l’esito dipende dalla struttura concreta dell’attribuzione. La soluzione non è infatti automaticamente estensibile a qualsiasi liberalità non tipica. Il negozio misto con donazione e le ulteriori fattispecie nelle quali il bene venga trasferito direttamente dal patrimonio del disponente rimangono soggetti ai rimedi ordinari, poiché in tali casi è il trasferimento del bene stesso a costituire l’oggetto della riduzione.

La rinuncia dei legittimari è idonea a eliminare il rischio soltanto dopo l’apertura della successione. L’art. 557, comma 2, c.c. vieta infatti la rinuncia all’azione di riduzione durante la vita del donante e il divieto non può essere aggirato. Una parte della dottrina notarile ritiene tuttavia possibile una rinuncia anticipata circoscritta alla sola azione di restituzione, facendo leva sulla sua autonomia sostanziale e processuale rispetto all’azione di riduzione. Tale ricostruzione è sostenuta nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 6-2026/C, di Giancarlo Iaccarino, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 28 gennaio 2026 e pubblicato in CNN Notizie n. 32 del 18 febbraio 2026.

Si tratta, tuttavia, di una soluzione controversa, il cui risultato applicativo non può considerarsi certo. Secondo la tesi contraria, il rapporto di accessorietà esistente fra riduzione e restituzione comporterebbe l’estensione alla seconda del divieto previsto per la prima, con la conseguenza che la rinuncia anticipata alla restituzione si risolverebbe in un’elusione dell’art. 557, comma 2, c.c. Anche accogliendo la soluzione favorevole, inoltre, gli effetti dipenderebbero dal contenuto specifico dell’atto e dalla partecipazione di tutti i legittimari esistenti, poiché la rinuncia ha carattere personale e non produce effetti nei confronti di chi non l’abbia resa né di eventuali legittimari sopravvenuti. Per l’ente, nondimeno, il vantaggio sarebbe particolarmente rilevante, poiché esso potrebbe conservare il bene destinato alla propria attività restando esposto soltanto alla responsabilità pecuniaria.

All’interno di questo quadro, il vincolo trascritto costituisce uno strumento di protezione la cui effettiva capacità di resistenza deve ancora essere verificata. L’ente che costituisca sul bene un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., individuando quali beneficiari i destinatari della propria attività, attribuisce comunque rilevanza esterna alla destinazione e si pone nella condizione più favorevole per sostenere in giudizio che essa debba sopravvivere alla restituzione. La medesima destinazione realizzata soltanto attraverso atti organizzativi interni rimane, invece, priva di effetti nei confronti del legittimario. Le due soluzioni non presentano quindi un rapporto comparabile fra costo e beneficio atteso.

I. Conclusione

La riforma del 2025 ha trasferito il centro di gravità della protezione del legittimario dal singolo bene al patrimonio del beneficiario, ma ha mantenuto una particolare esposizione proprio in capo al soggetto che conserva il bene ricevuto. L’ente non profit, per la natura stessa della propria attività, appartiene normalmente a questa categoria. La stabilità della liberalità immobiliare che lo riguarda dipende quindi non tanto dal semplice trascorrere del tempo, quanto dalla struttura originaria dell’attribuzione e dalla capacità della destinazione impressa al bene di acquisire rilevanza nei confronti dei terzi.

Il disponente che intenda attribuire a un ente un immobile destinato all’attività istituzionale è pertanto chiamato a scegliere consapevolmente fra due diverse strutture. La donazione diretta dell’immobile realizza immediatamente la finalità perseguita, ma mantiene l’ente esposto, entro il termine prescrizionale dell’azione e salvi gli effetti degli eventuali atti interruttivi, alla riduzione e alle conseguenze restitutorie in natura disciplinate dagli artt. 560 e 561 c.c.

L’erogazione della provvista finalizzata all’acquisto consente di raggiungere sostanzialmente il medesimo risultato economico, ma riconduce il rimedio spettante al legittimario a una pretesa di valore. Essa non sottrae la liberalità alla riduzione e non modifica il criterio di imputazione, poiché continua ad assumere rilievo il valore dell’immobile acquistato. Modifica, però, la conseguenza della riduzione: l’ente conserva il bene e risponde sul piano pecuniario.

La seconda soluzione richiede al donante un’articolazione negoziale ulteriore, ma offre all’ente un vantaggio essenziale: evitare che la reintegrazione della legittima determini la perdita della sede sulla quale è stata costruita la propria attività istituzionale.

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