Il legittimario creditore e il controllo societario: il passaggio generazionale dopo la L. 182/2025

1. La tesi

Chi trasferisce oggi per donazione una partecipazione attributiva del controllo societario si espone a un rischio diverso rispetto a quello esistente sino al 18 dicembre 2025. Tale mutamento, tuttavia, interessa soltanto uno dei due versanti sui quali la donazione può produrre conseguenze pregiudizievoli.

Sul piano dei rapporti con i terzi, il rischio è stato eliminato. Prima di tale data, infatti, il legittimario leso poteva conseguire la restituzione in natura del bene donato anche nei confronti di chi lo avesse successivamente acquistato dal donatario. Nel nuovo assetto normativo, invece, l’acquirente è tutelato, mentre al legittimario residua nei confronti del donatario una pretesa compensativa di natura pecuniaria. È questo l’effetto derivante dall’art. 44 della L. 2 dicembre 2025, n. 182, che ha coordinatamente modificato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.

La ratio espressamente indicata dal legislatore conferma tale ricostruzione. L’intervento è diretto a favorire la concorrenza nei mercati immobiliare e delle garanzie, a rendere più agevole la circolazione dei beni e dei diritti di provenienza donativa acquistati da terzi e a facilitare l’accesso al credito quando tali beni siano destinati a garanzia. La finalità della riforma investe, pertanto, la sicurezza della circolazione giuridica e non l’estensione quantitativa della tutela spettante al legittimario.

Nei rapporti con quest’ultimo, al contrario, la posizione sostanziale del donatario rimane esposta, fatta salva la modifica di coordinamento apportata all’art. 562 c.c. La disposizione ricomprende ora tra le fattispecie di irrecuperabilità anche quelle contemplate dagli artt. 561, primo comma, secondo periodo, e 563 c.c., determinando una diversa distribuzione del rischio connesso all’insolvenza. Nei rapporti diretti, la riduzione continua dunque a spiegare una funzione recuperatoria: il figlio che abbia ricevuto la partecipazione e ne abbia mantenuto la titolarità può essere tenuto a restituirne una parte e, conseguentemente, trovarsi in comunione con il fratello la cui quota di riserva sia stata lesa. La tutela pecuniaria assume invece rilievo quando il donatario abbia già trasferito la partecipazione oppure l’abbia assoggettata a garanzie.

La conclusione sostenuta nel presente parere può quindi essere formulata nei termini seguenti: la riforma ha rafforzato la sicurezza della partecipazione donata nei confronti del mercato e degli istituti finanziatori, senza incidere in misura sostanziale sull’esposizione del donatario. Quest’ultima può oggi manifestarsi secondo due modalità alternative: mediante la perdita di una parte della partecipazione, con conseguente possibile compromissione del controllo, oppure attraverso l’insorgenza di un’obbligazione pecuniaria. In entrambi i casi, il profilo economicamente e societariamente rilevante è rappresentato dalla conservazione del controllo, ed è dunque su tale elemento che deve concentrarsi la pianificazione del passaggio generazionale.

L’analisi procederà secondo il seguente ordine. La sezione 2 individua l’ambito temporale di applicazione della nuova disciplina. Le sezioni da 3 a 5 esaminano gli aspetti resi più sicuri dalla riforma e il meccanismo attraverso il quale l’obbligazione pecuniaria può tradursi nella perdita del controllo societario. La sezione 6 individua, invece, i profili rimasti estranei all’intervento legislativo. Le sezioni da 7 a 9 sono dedicate, rispettivamente, al patto di famiglia, al rischio fiscale e ai criteri di determinazione della lesione. La sezione conclusiva esamina infine i possibili strumenti di tutela, riconducibili alla prudenza negoziale e non a specifici obblighi imposti dalla legge.

2. L’ambito temporale della nuova disciplina

La nuova disciplina trova applicazione alle successioni apertesi successivamente al 18 dicembre 2025. Per le successioni già aperte a tale data, la possibilità di continuare ad avvalersi del regime previgente è definitivamente cessata il 18 giugno 2026.

Il regime transitorio deve essere ricostruito muovendo dal tenore letterale del comma 2 dell’art. 44 della L. 182/2025, poiché dalla disposizione dipende la qualificazione, in termini reali oppure obbligatori, della tutela azionabile dal legittimario nei confronti dei terzi.

Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 44 della L. 182/2025: <<2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell’articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.>>.

Per quanto qui rileva, il contenuto della norma può essere così ricostruito. Alle successioni già aperte continuava ad applicarsi la disciplina anteriore, compresa quindi la possibilità di esercitare l’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario, purché il legittimario avesse già provveduto a notificare e trascrivere la domanda di riduzione, oppure vi provvedesse entro il termine di sei mesi, ovvero, entro il medesimo termine, notificasse e trascrivesse un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. In difetto di tali adempimenti, una volta decorso il semestre, il nuovo regime diveniva applicabile anche alle successioni apertesi anteriormente.

Il dato normativo evidenzia inoltre un’asimmetria meritevole di considerazione. La disposizione transitoria riferisce agli immobili tanto l’azione restitutoria esercitabile nei confronti degli aventi causa quanto l’opposizione stragiudiziale alla donazione. Per le partecipazioni societarie, qualificabili come beni mobili non iscritti in pubblici registri, la disciplina precedente operava invece con la sola salvezza degli effetti riconducibili al possesso di buona fede. Come si vedrà nella sezione successiva, tale tutela non era tuttavia idonea a proteggere l’acquirente della partecipazione.

Ne consegue che il professionista chiamato ad assistere il legittimario deve preliminarmente accertare la data di apertura della successione e, qualora la liberalità abbia avuto ad oggetto un bene immobile, verificare le formalità di trascrizione eventualmente eseguite entro il 18 giugno 2026.

3. La quota donata circola come ogni altra quota

L’acquirente che abbia acquistato a titolo oneroso dal donatario una partecipazione societaria non è più esposto alla perdita del bene acquistato. Una volta pronunciata la riduzione, il legittimario dispone infatti di una pretesa creditoria nei confronti del donatario, senza poter recuperare la partecipazione direttamente dal successivo acquirente. Diversa è la posizione dell’avente causa a titolo gratuito, il quale risponde soltanto in via sussidiaria, quando il donatario sia insolvente in tutto o in parte, e comunque entro il limite dell’arricchimento conseguito, secondo quanto previsto dall’art. 563 c.c.

Il confronto sviluppatosi in occasione della riforma si è concentrato prevalentemente sugli immobili. Ciò si spiega con l’obiettivo legislativo di rimettere pienamente in circolazione e rendere nuovamente finanziabili i beni immobili provenienti da donazione, il cui mercato era fortemente condizionato dal rischio restitutorio. Con riguardo alle partecipazioni societarie, tuttavia, l’effetto prodotto dalla modifica normativa è ancora più marcato, e tale differenza assume specifica rilevanza sul piano operativo.

Per i beni immobili, infatti, la stabilità dell’acquisto continua a incontrare il limite derivante dal n. 1 del primo comma dell’art. 2652 c.c., che sottopone ora a trascrizione anche le domande dirette alla riduzione delle donazioni. La tutela del terzo presuppone quindi che il suo titolo sia stato trascritto anteriormente alla domanda di riduzione. Tale pubblicità non è inoltre assoggettata ad alcun termine triennale, diversamente da quanto previsto dal n. 8) della medesima disposizione in materia di disposizioni testamentarie.

Per i beni mobili, al contrario, la disciplina opera con la sola riserva prevista dal n. 1 dell’art. 2690 c.c., disposizione che presuppone l’iscrizione del bene in pubblici registri. La partecipazione in una società a responsabilità limitata non rientra tra i beni iscritti nei pubblici registri contemplati dall’art. 2684 c.c.: la relativa pubblicità è infatti quella commerciale assicurata dal registro delle imprese. L’eventuale conflitto tra più acquirenti è regolato dalla priorità dell’iscrizione effettuata in buona fede, ai sensi dell’art. 2470, commi 1 e 3, c.c. Per la quota societaria, pertanto, non opera alcuna delle riserve appena considerate e la stabilità del subacquisto risulta piena.

Il rafforzamento della certezza giuridica è più significativo di quanto possa apparire a una prima lettura. La precedente formulazione normativa faceva salvi, per i beni mobili, gli effetti del possesso di buona fede; tale previsione, tuttavia, non garantiva l’acquirente di una partecipazione societaria. La giurisprudenza qualifica infatti la partecipazione come bene immateriale assimilabile al bene mobile non iscritto in pubblici registri, ai sensi degli artt. 812 e 813 c.c., ma esclude al contempo l’applicabilità dell’art. 1153 c.c. all’acquirente. Il possesso della partecipazione è infatti possesso di diritti, acquisibile mediante l’iscrizione nel libro dei soci e l’ingresso nell’organizzazione societaria, e non possesso materiale di una cosa (Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2014, n. 10826, con richiamo a Cass. civ., Sez. III, 21 ottobre 2009, n. 22361).

Questa precedente area di incertezza può ritenersi oggi eliminata rispetto all’acquirente a titolo oneroso. Essa permane, invece, nell’ambito dei trasferimenti gratuiti, nei quali l’avente causa continua a rispondere in via sussidiaria entro il limite del beneficio ottenuto. Si tratta di un’eventualità dotata di concreta rilevanza applicativa, potendo verificarsi, ad esempio, nell’ambito di sequenze di conferimenti o di operazioni di riorganizzazione infragruppo.

4. Il pegno sulle quote resiste alla riduzione

Il finanziatore del donatario che abbia ottenuto in pegno le partecipazioni conserva la propria garanzia anche nell’ipotesi in cui la donazione venga successivamente ridotta. I pesi e le garanzie costituiti dal donatario sui beni mobili non iscritti in pubblici registri restano infatti efficaci anche quando tali beni siano restituiti per effetto della riduzione; il donatario è tenuto, in tale evenienza, a compensare pecuniariamente il legittimario per la diminuzione di valore conseguente alla permanenza del vincolo, ai sensi dell’art. 561 c.c.

Tale disciplina comprende il pegno avente ad oggetto una partecipazione societaria. La garanzia viene costituita osservando le forme previste per il trasferimento della partecipazione e acquista opponibilità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese, anziché mediante trascrizione, secondo il combinato disposto degli artt. 2471-bis, 2352 e 2806 c.c.

Il profilo assume particolare importanza nelle operazioni di passaggio generazionale. Il pegno sulle partecipazioni viene infatti frequentemente utilizzato a garanzia dei finanziamenti concessi alle holding familiari e nelle operazioni di riorganizzazione patrimoniale connesse al ricambio generazionale. Nel regime anteriore alla riforma, l’istituto finanziatore era esposto al rischio che l’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione determinasse il venir meno della garanzia, con la conseguenza che tale rischio veniva incorporato nelle condizioni economiche del finanziamento oppure conduceva alla mancata concessione del credito. Nel nuovo sistema, invece, il beneficiario della donazione può utilizzare più agevolmente la partecipazione ricevuta come strumento di accesso al credito.

La maggiore tutela del finanziatore comporta, tuttavia, il trasferimento del relativo costo sul donatario, il quale è tenuto alla compensazione pecuniaria e ne risponde con l’intero proprio patrimonio.

5. Come l’obbligazione pecuniaria può tradursi nella perdita del controllo

La circostanza che la pretesa del legittimario assuma natura pecuniaria non garantisce, di per sé, la conservazione del controllo societario. Il legittimario titolare di un credito nei confronti del donatario può infatti sottoporre ad esecuzione forzata la partecipazione appartenente al debitore.

Ai sensi dell’art. 2471 c.c., il pignoramento della quota viene eseguito mediante notificazione al debitore e alla società, cui segue l’iscrizione nel registro delle imprese. In assenza di un accordo tra creditore, debitore e società, il procedimento può concludersi con la vendita all’incanto della partecipazione. La sequenza è pertanto lineare: dalla riduzione deriva il credito; l’inadempimento consente al legittimario di pignorare la quota; la successiva aggiudicazione può determinare l’ingresso di un soggetto estraneo nella compagine societaria.

L’ordinamento prevede tuttavia un meccanismo correttivo che assume rilievo anche nella predisposizione delle clausole statutarie. Quando la partecipazione non sia liberamente trasferibile, la vendita all’incanto rimane priva di effetti qualora, entro dieci giorni dall’aggiudicazione, la società individui un diverso acquirente disposto a corrispondere lo stesso prezzo. Le clausole che limitano la circolazione delle partecipazioni conservano quindi una funzione significativa anche nella fase esecutiva, potendo rappresentare l’ultimo strumento di salvaguardia della continuità del controllo familiare.

6. I profili sui quali la riforma non è intervenuta

Qualora il donatario mantenga la titolarità della partecipazione, continua a essere esposto agli effetti recuperatori propri della riduzione. L’intervento legislativo ha infatti inciso sui rapporti con i successivi acquirenti e con i creditori titolari di garanzie, senza modificare il rapporto diretto intercorrente tra donatario e legittimario.

In tale rapporto, la riduzione tende ancora a determinare l’acquisizione pro quota della partecipazione da parte del legittimario leso, ferma la necessità di valutare la comoda divisibilità, la natura della partecipazione e le eventuali limitazioni statutarie alla sua circolazione. La soddisfazione mediante denaro presuppone invece l’accordo tra le parti oppure il ricorso ai criteri stabiliti dall’art. 560 c.c. per la riduzione degli immobili, la cui applicazione alle partecipazioni societarie presenta carattere analogico e non trova un espresso fondamento testuale.

Le conseguenze possono risultare più incisive di quelle derivanti dalla mera nascita di un debito, poiché investono direttamente la governance societaria. Il fratello non assegnatario che agisca vittoriosamente in riduzione può non ricevere soltanto una somma di denaro, ma acquistare la qualità di socio della società familiare. La partecipazione precedentemente trasferita può quindi trasformarsi in una situazione di contitolarità tra il soggetto al quale era destinato il comando dell’impresa e quello che, nella pianificazione originaria, avrebbe dovuto essere soddisfatto mediante attribuzioni patrimoniali alternative. Per questa via può venir meno il controllo di diritto, anche in assenza di qualsiasi successivo atto di cessione.

Il rischio gravante sul donatario assume pertanto due configurazioni alternative, determinate dalla sorte della partecipazione. Se il beneficiario ne ha conservato la titolarità, opera l’effetto recuperatorio della riduzione. Se, invece, l’ha alienata o assoggettata a garanzia, l’esposizione diviene pecuniaria secondo i meccanismi esaminati nelle sezioni precedenti; l’eventuale esecuzione forzata sulla quota può tuttavia ricondurre il rischio monetario sul terreno del controllo societario.

Un’ulteriore distinzione deve essere operata con riferimento alle donazioni indirette, frequentemente utilizzate nei passaggi generazionali. È il caso, ad esempio, del genitore che corrisponda il prezzo della partecipazione acquistata e intestata al figlio oppure che finanzi per suo conto la sottoscrizione di un aumento di capitale.

Le liberalità realizzate mediante atti diversi dalla donazione sono assoggettate, ai sensi dell’art. 809 c.c., alle norme sulla riduzione necessarie per reintegrare la quota riservata ai legittimari. In tali fattispecie, tuttavia, la riduzione investe il valore oggetto dell’attribuzione liberale e non direttamente la titolarità della partecipazione. La posizione societaria del beneficiario resta pertanto impregiudicata, mentre l’esposizione assume natura interamente pecuniaria. La corretta qualificazione giuridica dell’operazione diviene così determinante per stabilire se il rischio incida sul controllo societario oppure sulle disponibilità finanziarie del beneficiario e deve, conseguentemente, precedere l’individuazione degli strumenti di tutela.

7. La funzione residua del patto di famiglia

Il patto di famiglia mantiene integralmente la propria funzione rispetto al profilo che la riforma ha lasciato immutato. Ai sensi degli artt. 768-bis e 768-quater c.c., quanto attribuito ai partecipanti mediante il patto non è soggetto né a collazione né a riduzione. Lo strumento consente pertanto di rendere definitiva l’attribuzione nei rapporti interni alla famiglia, neutralizzando a monte proprio il rischio recuperatorio che la L. 182/2025 non ha eliminato.

Tale risultato presuppone, tuttavia, la corretta composizione soggettiva del contratto. Al patto devono partecipare il coniuge e tutti i soggetti che rivestirebbero la qualità di legittimari qualora la successione si aprisse al momento della stipulazione. La stabilità dell’assetto dipende, quindi, dalla corretta identificazione dei soggetti chiamati a partecipare al contratto, mentre l’eventuale sopravvenienza di nuovi legittimari costituisce un elemento di rischio da considerare nella predisposizione dell’operazione.

La liquidazione spettante ai non assegnatari può inoltre essere realizzata attraverso modalità che non sempre ricevono adeguata considerazione nella pianificazione. A tali soggetti spetta una somma corrispondente al valore delle rispettive quote di riserva, salva la possibilità di rinunciarvi in tutto o in parte. I contraenti possono però stabilire che la liquidazione venga eseguita in natura, mediante l’attribuzione di beni diversi dalla partecipazione societaria, come consentito dall’art. 768-quater, comma 2, c.c. La disponibilità di immobili o di altri cespiti familiari permette così di soddisfare il legittimario senza incidere né sulle risorse finanziarie della società né sulla struttura del controllo.

Rispetto alla donazione ordinaria, il patto di famiglia presenta tuttavia un costo fiscale ulteriore. L’esenzione prevista per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo riguarda l’attribuzione effettuata in favore del discendente assegnatario, ma non si estende alle somme corrisposte da quest’ultimo ai legittimari non assegnatari, secondo l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Ai soli fini tributari, tali attribuzioni compensative sono considerate donazioni effettuate dal disponente in favore del legittimario. Ne consegue che aliquota e franchigia devono essere individuate sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e legittimario, e non di quello tra assegnatario e non assegnatario. Pertanto, nell’ipotesi del padre disponente, del figlio assegnatario e della figlia non assegnataria, trova applicazione l’aliquota del quattro per cento prevista per i trasferimenti in linea retta, con la corrispondente franchigia, anziché quella del sei per cento prevista nei rapporti tra collaterali.

Da tale quadro emergono due situazioni differenti.

Quando esiste un accordo familiare e sono disponibili risorse sufficienti, in forma monetaria o mediante altri beni, il patto di famiglia continua a rappresentare la soluzione preferibile, poiché consente di eliminare l’esposizione del donatario all’effetto recuperatorio della riduzione sostenendo un costo fiscale circoscritto.

Quando, al contrario, manca l’accordo tra i componenti della famiglia oppure non è disponibile alcuna provvista, la donazione ordinaria rimane uno strumento utilizzabile. Dopo la riforma essa presenta un grado di rischio inferiore rispetto al passato nei rapporti esterni, ma lascia invariata l’esposizione del donatario nei rapporti con i legittimari, rendendo quindi necessario predisporre adeguati strumenti di protezione.

8. Il rischio fiscale: la soddisfazione del legittimario e la possibile decadenza dall’esenzione

Il beneficiario che abbia ricevuto una partecipazione di controllo e debba successivamente soddisfare le ragioni del legittimario può reperire le risorse necessarie essenzialmente in tre modi: mediante la distribuzione di riserve, ricorrendo all’indebitamento oppure cedendo una parte delle partecipazioni ricevute. Soltanto quest’ultima soluzione può determinare la perdita del beneficio fiscale perseguito attraverso l’originario trasferimento.

La decadenza dall’esenzione non deriva infatti dal pagamento effettuato in favore del legittimario in quanto tale, bensì dall’eventuale inosservanza del requisito temporale al quale il beneficio è subordinato. L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, nel testo risultante dall’art. 1 del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, richiede che il beneficiario mantenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Qualora, prima della scadenza di tale periodo, egli trasferisca una quantità di partecipazioni tale da perdere il controllo, viene meno il beneficio fiscale. Ne consegue l’obbligo di versare l’imposta nella misura ordinariamente dovuta, oltre alla sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e agli interessi di mora calcolati dalla data nella quale l’imposta avrebbe originariamente dovuto essere corrisposta.

I riferimenti normativi appena richiamati conservano validità sino al 31 dicembre 2026. A decorrere dal nuovo regime, l’esenzione è destinata a confluire nell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, recante il testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti, mentre il riferimento sanzionatorio sarà sostituito dalla corrispondente previsione contenuta nel testo unico delle sanzioni tributarie, approvato con D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173. L’entrata in applicazione di entrambi i testi unici è stata tuttavia rinviata al 1° gennaio 2027 dall’art. 4, commi 1 e 5, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 26/2026.

Il rischio deve essere circoscritto mediante quattro precisazioni.

In primo luogo, esiste un requisito che opera anteriormente al decorso del quinquennio. L’accesso all’esenzione richiede che il beneficiario renda contestualmente alla dichiarazione di successione, all’atto di donazione oppure al patto di famiglia la dichiarazione con la quale assume l’impegno alla prosecuzione dell’attività, alla conservazione del controllo o al mantenimento della titolarità. La mancata dichiarazione impedisce fin dall’origine l’applicazione del beneficio, indipendentemente dagli eventi successivi. Il vincolo quinquennale opera, invece, quale condizione il cui mancato rispetto determina successivamente la perdita dell’agevolazione.

In secondo luogo, occorre distinguere in relazione alla natura della partecipazione. Il requisito relativo alla conservazione del controllo interessa le quote e le azioni dei soggetti contemplati dall’art. 73, comma 1, lett. a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per le altre partecipazioni sociali, il beneficio richiede invece soltanto che la titolarità del diritto venga mantenuta per cinque anni. La perdita del controllo non determina quindi automaticamente la decadenza nel caso delle partecipazioni in società di persone.

In terzo luogo, il controllo rilevante è quello di diritto previsto dall’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. Non è pertanto sufficiente un potere di veto derivante da una previsione statutaria che richieda l’unanimità, né assume rilievo un successivo patto parasociale. È necessario che il beneficiario disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

In quarto luogo, la disciplina comprende anche determinati veicoli societari esteri, frequentemente utilizzati nelle strutture di holding familiare. Alle medesime condizioni, il regime agevolativo trova infatti applicazione ai trasferimenti di quote e azioni di società residenti in Stati membri dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo oppure in Paesi che garantiscano un adeguato scambio di informazioni.

La concreta intensità del rischio varia, infine, in funzione del momento in cui si apre la successione rispetto alla donazione.

Se tra la liberalità e la morte del disponente è trascorso un periodo superiore al quinquennio, il vincolo temporale è già stato soddisfatto. L’eventuale cessione delle partecipazioni necessaria a reperire le risorse con cui pagare il legittimario non determina quindi la decadenza dal beneficio: il donatario potrà perdere il controllo per effetto della cessione, ma non subirà la revoca dell’esenzione fiscale.

La situazione è diversa quando la successione si apre poco tempo dopo la donazione, come può avvenire nell’ipotesi in cui il trasferimento sia stato effettuato da un disponente già affetto da una grave patologia. In tal caso, il quinquennio rilevante ai fini fiscali può sovrapporsi temporalmente alla fase nella quale viene esercitata l’azione di riduzione. La progettazione dell’operazione deve quindi considerare preventivamente tale sovrapposizione nella scelta dei tempi e degli strumenti utilizzati.

9. La lesione è determinata sulla base di un valore diverso da quello fiscale

La verifica del rispetto della quota disponibile non può essere effettuata assumendo come riferimento il solo valore indicato nell’atto di trasferimento. Un simile criterio rischia di fornire una rappresentazione inesatta della posizione dei legittimari, con effetti destinati a emergere soltanto al momento dell’apertura della successione, quando non è più possibile intervenire sulla pianificazione originaria.

Ai fini del calcolo della legittima, le partecipazioni oggetto di donazione devono essere considerate secondo il valore che esse presentano al momento dell’apertura della successione, in applicazione degli artt. 556 e 747-750 c.c. La base imponibile ai fini fiscali risponde invece a un diverso criterio: l’imposta è determinata facendo riferimento al patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio o inventario, senza computare l’avviamento, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 346/1990.

L’eventuale valore convenzionalmente stabilito dalle parti non può essere opposto al legittimario che eserciti l’azione di riduzione e non vincola il giudice nella quantificazione della lesione. Diversa è la disciplina del patto di famiglia, nel cui ambito i beni attribuiti vengono imputati alle quote di legittima in base al valore indicato nel contratto, ai sensi dell’art. 768-quater, comma 3, c.c.

I due parametri possono divergere in misura particolarmente rilevante, soprattutto nel caso di società caratterizzate da un significativo avviamento oppure proprietarie di immobili contabilizzati al costo storico. Una partecipazione riferibile a una società il cui patrimonio netto contabile ammonti a poche centinaia di migliaia di euro può avere, al momento dell’apertura della successione, un valore economico pari a diversi milioni di euro. È su quest’ultimo valore che deve essere determinata la lesione della quota riservata e, conseguentemente, sia la frazione della partecipazione eventualmente soggetta a restituzione sia l’entità dell’obbligazione pecuniaria gravante sul donatario nelle fattispecie in cui la tutela assuma forma monetaria.

10. I presidi negoziali da prevedere negli atti

Gli strumenti di seguito esaminati non costituiscono adempimenti imposti dalla legge, ma misure riconducibili alla prudenza nella strutturazione negoziale dell’operazione. La loro funzione consiste nel contenere i rischi individuati nelle sezioni precedenti.

Un primo presidio riguarda la predisposizione di una provvista adeguata, che può svolgere una duplice funzione. La disponibilità di liquidità consente al donatario di proporre al legittimario una soddisfazione pecuniaria, evitando che quest’ultimo faccia ingresso nella compagine societaria. La provvista può essere formata mediante l’accantonamento di riserve nella holding oppure attraverso una polizza vita che individui quali beneficiari i legittimari non assegnatari. Ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., il beneficiario acquista un diritto proprio alle prestazioni assicurative, mentre i premi versati restano soggetti a collazione, imputazione e riduzione secondo l’art. 1923, comma 2, c.c. Lo strumento assicurativo svolge quindi una funzione di predisposizione della liquidità, senza consentire di sottrarre valore alla massa rilevante ai fini successori.

Un secondo strumento è rappresentato dalla liquidazione mediante beni in natura. Qualora il patrimonio familiare comprenda beni differenti dalla partecipazione societaria, il patto di famiglia consente di utilizzarli per soddisfare i non assegnatari, secondo quanto previsto dall’art. 768-quater, comma 2, c.c. In questo modo viene meno la necessità di predisporre una corrispondente provvista monetaria.

Il terzo presidio attiene alla disciplina statutaria. Le clausole di prelazione, gradimento e riscatto devono essere strutturate considerando sia l’eventuale trasferimento della partecipazione effettuato dal donatario allo scopo di reperire le risorse necessarie al pagamento del legittimario, sia l’eventuale ingresso di quest’ultimo nella società per effetto della reintegrazione. Tali clausole mantengono inoltre rilevanza nella fase esecutiva, poiché l’art. 2471 c.c. consente alla società, alle condizioni previste dalla disposizione, di individuare un diverso acquirente successivamente all’aggiudicazione. Resta fermo, tuttavia, che nessuna clausola statutaria può sostituire il requisito del controllo di diritto richiesto dalla normativa fiscale.

Il quarto strumento concerne la pubblicità degli atti. I trasferimenti delle partecipazioni e la costituzione di vincoli sulle medesime devono essere tempestivamente depositati e iscritti presso il registro delle imprese, poiché l’adempimento pubblicitario assume rilievo ai fini dell’opponibilità nei conflitti relativi alla circolazione delle quote, secondo l’art. 2470 c.c.

Il quinto presidio riguarda la determinazione del valore della partecipazione. La verifica del rispetto della quota disponibile deve essere effettuata sulla base di una valutazione del valore economico effettivo della partecipazione, da aggiornare periodicamente, e non facendo esclusivo riferimento al valore contabile utilizzato ai fini dell’imposizione fiscale.

L’ultimo profilo concerne il fattore temporale. Una pianificazione realizzata con sufficiente anticipo consente al disponente di consolidare l’agevolazione fiscale e di separare temporalmente il quinquennio previsto dalla disciplina tributaria dalla successiva apertura della successione, riducendo così il rischio di sovrapposizione tra i due momenti.

11. Conclusioni

La L. 182/2025 ha rafforzato in misura significativa la sicurezza della circolazione delle partecipazioni societarie provenienti da donazione. Il nuovo assetto impedisce infatti il recupero in natura nei confronti dei subacquirenti a titolo oneroso e preserva l’efficacia delle garanzie costituite dal donatario. Con specifico riferimento alle partecipazioni, che non sono soggette al sistema di trascrizione proprio dei beni immobili, la stabilità del successivo acquisto assume carattere pieno; per gli immobili, al contrario, la tutela continua a dipendere dal regime pubblicitario della domanda di riduzione.

L’intervento legislativo non ha, tuttavia, inciso sulla misura della quota riservata ai legittimari né ha modificato nella sostanza il rapporto diretto tra questi ultimi e il beneficiario della donazione. Il soggetto che abbia ricevuto la partecipazione rimane pertanto esposto al rischio di doverne restituire una parte oppure, qualora l’abbia precedentemente alienata o gravata, di essere obbligato a corrisponderne il controvalore. Anche in quest’ultima ipotesi, l’eventuale esecuzione forzata sulla partecipazione può trasformare nuovamente il rischio pecuniario in un problema relativo alla conservazione del controllo.

La pianificazione del passaggio generazionale deve quindi tenere conto di un elemento che assume oggi una centralità ancora maggiore. Il mero trasferimento fiscalmente esente della partecipazione di controllo non è sufficiente a garantire la stabilità dell’assetto programmato. È necessario predisporre risorse finanziarie o beni alternativi attraverso i quali soddisfare le ragioni del legittimario, oppure ricorrere a strumenti capaci di sottrarre sin dall’origine l’attribuzione agli effetti della collazione e della riduzione. Sono questi i meccanismi che consentono di evitare che la tutela successoria del legittimario si traduca nel suo ingresso nella compagine societaria e, conseguentemente, in un’alterazione dell’assetto di controllo programmato dal disponente.

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