La proprietà si acquisisce a titolo derivativo se vi è un diretto passaggio di proprietà tra il precedente ed il successivo avente diritto (art. 922 c.c.). A differenza dell’acquisto a titolo originario, l’acquirente subentra nella medesima posizione giuridica del dante causa: non può acquistare un diritto più ampio di quello che questi aveva e il bene gli perviene con i pesi, i vincoli e i diritti dei terzi che eventualmente lo gravano. I modi di acquisto a titolo derivativo si verificano per effetto:
- del contratto di compravendita (art. 1470 e sgg. c.c.) che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo;
- della donazione (art. 769 e sgg. c.c.) che consiste nel contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione;
- della permuta (art. 1552 e sgg. c.c.) e di ogni altro contratto ad effetti reali idoneo a trasferire la proprietà o altri diritti (quali il conferimento in società, la transazione, la datio in solutum);
- della successione a causa di morte (artt. 456 e sgg. c.c.), legittima o testamentaria, con la quale l’erede subentra nella titolarità dei beni e dei diritti del defunto.
Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato (c.d. principio consensualistico, art. 1376 c.c.), senza che occorra la consegna del bene; per i beni immobili e i beni mobili registrati la trascrizione nei pubblici registri serve a rendere l’acquisto opponibile ai terzi (artt. 2643 e sgg. c.c.).

