La responsabilità per i danni derivanti dall’uso dei social media

La responsabilità civile derivante dall’utilizzo dei social media rappresenta una delle questioni più rilevanti nel diritto dell’informazione contemporaneo. Essa si colloca all’intersezione tra normativa europea e nazionale e coinvolge la tutela di molteplici diritti fondamentali, tra cui la reputazione personale, la riservatezza, il diritto d’autore e la libertà di espressione. L’analisi della disciplina vigente e degli orientamenti giurisprudenziali evidenzia come l’ordinamento abbia progressivamente elaborato un sistema volto a bilanciare l’esigenza di tutela dei soggetti lesi dalla diffusione di contenuti illeciti con la posizione degli intermediari della società dell’informazione, in particolare degli hosting provider.

  1. Il regime di responsabilità degli hosting provider
    Il quadro normativo di riferimento è rappresentato principalmente dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita nell’ordinamento italiano mediante il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70. Tale disciplina introduce un regime di responsabilità limitata per i prestatori di servizi della società dell’informazione che svolgono attività di memorizzazione di contenuti caricati dagli utenti, tra cui rientrano i gestori delle piattaforme di condivisione.
    In particolare, l’art. 14 della direttiva – recepito nell’ordinamento interno dall’art. 16 del d.lgs. n. 70/2003 – prevede una generale esenzione di responsabilità per l’hosting provider relativamente alle informazioni memorizzate su richiesta di un utente del servizio. Tale esenzione opera a condizione che il prestatore non sia effettivamente a conoscenza del carattere illecito dell’attività o dell’informazione memorizzata e che, una volta acquisita tale conoscenza, intervenga tempestivamente per rimuovere il contenuto o per disabilitarne l’accesso.
    La Corte di giustizia dell’Unione Europea (Judgment of the Court – Grand Chamber – of 22 June 2021) ha chiarito che il gestore di una piattaforma può beneficiare di tale regime di esenzione soltanto quando la sua attività si limiti a un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo, privo di conoscenza o controllo sui contenuti immessi dagli utenti. In tali ipotesi, l’intermediario si limita a mettere a disposizione l’infrastruttura tecnologica senza partecipare attivamente alla diffusione dei contenuti.
  2. Hosting provider passivo e hosting provider attivo
    La giurisprudenza italiana ha progressivamente elaborato una distinzione tra hosting provider passivo e hosting provider attivo, distinzione destinata ad assumere rilievo decisivo ai fini dell’individuazione del regime di responsabilità applicabile.
    Secondo l’orientamento della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708) deve qualificarsi come hosting provider attivo il soggetto che svolga un’attività che eccede la mera prestazione tecnica di memorizzazione dei dati e che comporti, invece, un intervento nella gestione dei contenuti pubblicati dagli utenti. In tali ipotesi, il gestore della piattaforma non può avvalersi dell’esenzione prevista dall’art. 16 del d.lgs. n. 70/2003 e la sua responsabilità deve essere valutata alla luce delle regole generali della responsabilità civile.
    Tale situazione può verificarsi, ad esempio, quando il provider partecipi alla selezione, indicizzazione o promozione dei contenuti, oppure quando organizzi gli stessi secondo criteri che ne favoriscano la diffusione. In tali circostanze, il gestore assume un ruolo attivo nella circolazione delle informazioni e può essere chiamato a rispondere dell’illecito in concorso con l’autore del contenuto.
  3. La responsabilità dell’hosting provider passivo
    Anche nell’ipotesi in cui il provider mantenga un ruolo meramente passivo, la responsabilità può comunque configurarsi qualora egli ometta di intervenire dopo aver acquisito conoscenza dell’illecito.
    La giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019, cit.) ha individuato alcuni presupposti necessari affinché possa sorgere la responsabilità dell’hosting provider:
    • la conoscenza legale dell’illecito, acquisita tramite segnalazione del titolare del diritto leso o attraverso altre fonti;
    • la ragionevole constatabilità dell’illiceità, ossia la possibilità per l’operatore professionale di riconoscere la natura illecita del contenuto utilizzando l’ordinaria diligenza professionale;
    • la possibilità concreta di intervento, che richiede una segnalazione sufficientemente specifica da consentire l’individuazione e la rimozione del contenuto contestato.
    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha specificato che, per essere escluso dal beneficio dell’esonero, il gestore deve essere al corrente degli “atti illeciti concreti” dei suoi utenti (Judgment of the Court – Grand Chamber – of 22 June 2021).
    Occorre inoltre ricordare che l’ordinamento europeo esclude l’esistenza di un obbligo generale di sorveglianza a carico degli intermediari digitali. L’art. 15 della direttiva sul commercio elettronico vieta infatti l’imposizione di un obbligo generale di controllo preventivo sui contenuti immessi dagli utenti. Tuttavia, una volta acquisita la conoscenza di un contenuto illecito, il provider è tenuto ad attivarsi senza indugio per impedirne la permanenza online.
  4. Le principali applicazioni giurisprudenziali
    1. Diffamazione online
      Uno dei principali ambiti di applicazione della responsabilità degli intermediari riguarda la diffamazione online. In tali casi, la responsabilità del gestore della piattaforma non deriva dalla mera ospitalità del contenuto, bensì dall’eventuale inerzia successiva alla segnalazione del soggetto leso.
      In alcune pronunce, il Tribunale di Milano ha ritenuto responsabile il gestore di un social network non per aver pubblicato direttamente il contenuto diffamatorio, ma per non aver provveduto alla sua tempestiva rimozione a seguito della segnalazione della parte interessata (Tribunale di Milano, Sez. I, 15 febbraio 2023, n. 1208).
      La valutazione circa la natura illecita del contenuto, tuttavia, non sempre risulta agevole. La Corte d’appello di Milano, Sez. I, 27 luglio 2022, n. 2627, ha osservato che, soprattutto nei casi in cui sia invocato l’esercizio del diritto di critica, l’accertamento della manifesta illiceità del contenuto può presentare profili di particolare complessità. Di conseguenza, l’obbligo di intervento del provider deve essere limitato ai casi in cui l’illiceità del contenuto appaia evidente.
      In termini analoghi si è espresso anche il Tribunale di Bologna, Sez. III, I marzo 2019, n. 555, il quale ha evidenziato come la partecipazione alle piattaforme di condivisione comporti una maggiore esposizione alla critica, anche aspra, e come l’intervento censorio del provider debba essere circoscritto ai casi di palese illegalità.
    2. Violazione del diritto d’autore
      Un ulteriore ambito di applicazione riguarda la violazione del diritto d’autore attraverso piattaforme di condivisione di contenuti. La Corte di giustizia dell’Unione Europea (Judgment of the Court – Grand Chamber – of 22 June 2021) ha chiarito che il gestore di una piattaforma può essere ritenuto responsabile quando contribuisca, oltre alla mera messa a disposizione del servizio, alla diffusione al pubblico di contenuti protetti in violazione della normativa sul copyright.
      Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il gestore sia concretamente a conoscenza delle violazioni commesse dagli utenti e ometta di intervenire per rimuovere o bloccare l’accesso ai contenuti illeciti. Analogamente, la responsabilità può configurarsi qualora il provider non adotti le misure tecniche che ci si può ragionevolmente attendere da un operatore diligente per prevenire tali violazioni o quando partecipi attivamente alla promozione dei contenuti illeciti.
    3. Rimedi e tutela giurisdizionale
      Dal punto di vista processuale, la notifica dell’illecito da parte del titolare del diritto leso rappresenta il presupposto per far sorgere l’obbligo di intervento del provider. La Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019, cit., ha analizzato il grado di specificità richiesto per tale segnalazione, ad esempio se sia sufficiente l’indicazione dell’opera violata oppure se sia necessario indicare l’esatto indirizzo URL del contenuto. La Corte di cassazione ha rimesso tale valutazione al giudice di merito, il quale deve tener conto delle concrete possibilità tecniche di individuazione del contenuto.
      Il titolare del diritto leso può inoltre ottenere provvedimenti inibitori nei confronti dell’intermediario digitale. Tali provvedimenti non hanno soltanto la funzione di far cessare la violazione in atto, ma possono essere diretti anche a prevenire la reiterazione della stessa, imponendo al provider l’adozione di misure idonee a impedire nuove pubblicazioni illecite (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2019 cit.; Tribunale di Milano, 20 marzo 2025, n. 2359).
  5. Competenza Giurisdizionale
    Data la natura transfrontaliera di Internet, la determinazione del giudice competente è cruciale. L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) stabilisce che in materia di illeciti civili, una persona può essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interpretando questa norma nel contesto della diffamazione online, ha statuito che:
    “una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, (…) può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito…” (Judgment of the Court – Grand Chamber – of 22 June 2021).
    Questo principio, noto come “criterio del mosaico”, consente alla vittima di agire in ogni Stato in cui il contenuto è accessibile, ma limita la competenza di quel giudice al solo danno prodottosi in quel territorio (Judgment of the Court – Grand Chamber – of 21 December 2021).
  6. Quantificazione del danno.
    Quanto alla quantificazione del danno, la giurisprudenza tende a ricorrere a criteri equitativi. In materia di diffamazione online, il Tribunale di Milano, Sez. I, 15 febbraio 2023, cit., ha fatto riferimento alle tabelle elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, considerando parametri quali la diffusività del mezzo utilizzato, la gravità delle espressioni offensive e la notorietà del soggetto leso. In ogni caso, la giurisprudenza del Tribunale di Milano esclude la configurabilità di un danno in re ipsa, richiedendo che la parte attrice alleghi e dimostri concretamente il pregiudizio subito.
    Un ulteriore rimedio richiesto può essere la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 120 c.p.c. Si tratta di un potere discrezionale del giudice con funzione riparatoria. Tuttavia, se il contenuto diffamatorio è già stato rimosso, tale richiesta può essere rigettata poiché la pubblicazione non assolverebbe più alla sua funzione di prevenire la protrazione degli effetti dannosi (Tribunale di Milano, Sez. I, 15 febbraio 2023, cit.).

Disclaimer

I contenuti presenti in questo sito web sono forniti a solo scopo informativo, senza assunzione di responsabilità dell'autore in merito alla correttezza o alla completezza dei relativi contenuti.

Questo si chiuderà in 0 secondi