Donazioni e tutela dei legittimari: cosa cambia con la riforma del 2025 (L. 182/2025)

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, interviene su uno dei nodi storici del diritto successorio: il rapporto tra la quota riservata ai legittimari e la circolazione dei beni di provenienza donativa. L’art. 44, modificando in modo coordinato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c., non rappresenta una rottura improvvisa, ma il punto di arrivo di una traiettoria avviata nel 2005 — quando il legislatore della competitività aveva introdotto il termine ventennale e l’opposizione alla donazione — e oggi portata alle estreme conseguenze: il legittimario perde, di regola, la tutela reale del bene e conserva una tutela per equivalente. È una scelta di sistema, che antepone la certezza dei traffici e la bancabilità degli immobili donati alla protezione in natura della riserva.

Dal recupero del bene al credito in denaro

Il fulcro è la riscrittura dell’art. 563 c.c. Per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025, la riduzione di una donazione lesiva non pregiudica più il terzo che abbia acquistato a titolo oneroso dal donatario: cade il diritto di seguito che consentiva di aggredire il bene presso il subacquirente, e al legittimario resta, verso quel terzo, non la restituzione in natura ma un credito verso il donatario, pari a quanto necessario a reintegrare la riserva. Se l’alienazione è avvenuta a titolo gratuito, il terzo risponde nei soli limiti del vantaggio conseguito.

In coerenza, l’art. 561 c.c. abbandona il principio della “purgazione”: i pesi e le ipoteche iscritti dal donatario restano efficaci anche dopo la riduzione, salvo l’obbligo del donatario di compensare in denaro il minor valore; la regola vale anche per i beni mobili, registrati e non. Sul versante successorio, l’art. 2652, n. 8, c.c. riduce da dieci a tre anni il termine entro cui la trascrizione della domanda di riduzione resta opponibile ai terzi acquirenti a titolo oneroso. Scompare, infine, l’opposizione alla donazione, l’atto con cui il coniuge e i parenti in linea retta sospendevano il decorso del ventennale.

Il regime transitorio e il termine del 18 giugno 2026

Il discrimine tra vecchio e nuovo sistema è l’apertura della successione (art. 456 c.c.). Le nuove regole valgono per le successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per quelle già aperte a quella data, il regime previgente — con l’azione reale contro gli aventi causa dal donatario — sopravvive a una sola condizione: che entro il 18 giugno 2026 sia notificata e trascritta la domanda di riduzione, con l’eventuale domanda di restituzione, ovvero un atto di opposizione alla donazione. In difetto, da quella data la disciplina nuova si applica anche ad esse.

Il termine non incide sulla prescrizione dell’azione di riduzione, che resta decennale dall’apertura: segna piuttosto il confine tra i due regimi. Per il legittimario che intenda conservare la tutela in natura su una posizione pendente è, perciò, un termine da non lasciar decorrere, e impone una ricognizione tempestiva delle situazioni in corso prima di quella scadenza.

Una tutela monetizzata: il legittimario come creditore

Il senso profondo della riforma sta nella trasformazione della posizione del legittimario. Finché il bene resta presso il donatario, poco muta; ma quando è stato alienato, o quando il donatario è insolvente, la riserva non si recupera più in natura: si converte in una pretesa di denaro. Il legittimario diventa, in sostanza, creditore, e come tale sopporta il rischio di incapienza del donatario, che prima gravava sul terzo acquirente. È un arretramento effettivo della protezione, non una mera riarticolazione: la legittima conserva il proprio fondamento, ma perde l’efficacia che la rendeva opponibile erga omnes.

Due conseguenze meritano attenzione. La prima riguarda la donazione simulata: venuta meno l’opposizione, che permetteva di paralizzare la circolazione, l’azione di simulazione presuccessoria — diretta a smascherare la vendita che dissimula una liberalità — acquista un rilievo accresciuto come strumento di tutela anticipata. La seconda riguarda l’asimmetria tra provenienze: la riforma sterilizza quasi del tutto il rischio sui beni di provenienza donativa, mentre per quelli di provenienza successoria testamentaria conserva una finestra di opponibilità di tre anni dall’apertura (art. 2652, n. 8, c.c.). Per chi acquista, è una distinzione pratica di primo piano.

Mercato, credito e pianificazione

Sul piano operativo i vantaggi sono evidenti. L’immobile di provenienza donativa torna pienamente commerciabile: l’acquirente a titolo oneroso non teme più la sottrazione del bene, e l’ipoteca iscritta resta efficace anche dopo la riduzione, restituendo a questi beni la “bancabilità” che la prassi aveva dovuto surrogare con perizie, polizze e attese. La donazione si riabilita come strumento di pianificazione, senza il timore che il bene resti bloccato per una generazione.

Resta però fermo, per chi pianifica, il vincolo della disponibile. La legittima non è abolita, e il legittimario conserva l’azione di riduzione e il credito a integrazione della riserva. Il baricentro si sposta perciò dalla tenuta dell’attribuzione verso i terzi alla corretta determinazione, a monte, del valore del relictum e del donatum: è lì, e non più nella resistenza del bene presso il subacquirente, che si gioca oggi il contenimento del rischio di lesione.

Conclusioni

La L. 182/2025 chiude un ciclo: la tutela reale del legittimario, già erosa nel 2005, cede a una tutela per equivalente, in nome della certezza dei traffici e dell’accesso al credito. È un equilibrio nuovo, che avvantaggia mercato e banche e ridimensiona — senza sopprimerla — la posizione di chi vanta la riserva. Nell’immediato il fuoco è sul regime transitorio e sul termine del 18 giugno 2026; nel medio periodo, la riforma impone di rileggere prassi consolidate di compravendita, di finanziamento e di pianificazione alla luce di un assetto che, dopo ottant’anni, è profondamente mutato.

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