Limiti dell’esecuzione ex art. 170 c.c., anteriorità del credito ex art. 2929-bis c.c. e sorte dei beni nella successione
A. La tesi
Il fondo patrimoniale non sottrae i beni alla garanzia dei creditori, ma li destina ai bisogni della famiglia. La distinzione appare sottile, eppure decide la sorte di ogni esecuzione. Chi costituisce il fondo con l’intento di mettere la casa al riparo dai debiti ne fraintende la funzione, e il giudice dell’esecuzione glielo ricorda nel momento meno opportuno.
La pratica professionale conosce bene la scena. Il cliente riceve un atto di precetto, apprende che la banca intende pignorare l’abitazione e obietta con sicurezza che l’immobile «è nel fondo patrimoniale». La convinzione nasce da una lettura parziale dell’art. 170 c.c., che il linguaggio comune ha trasformato in una regola di impignorabilità. La norma dice altro. Essa esclude l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti soltanto per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Per tutti gli altri debiti il fondo resta aggredibile come qualunque altro bene del debitore.
Il saggio sostiene tre proposizioni. La prima afferma che il vincolo del fondo costituisce una deroga al principio di responsabilità patrimoniale e va quindi interpretato restrittivamente. La seconda afferma che la giurisprudenza, attraverso la nozione funzionale di bisogni della famiglia e il riparto dell’onere della prova, ha ridotto lo spazio della protezione a ipotesi marginali. La terza afferma che il fondo conserva una funzione seria soltanto nella pianificazione anticipata, e che anche in quella sede esso produce effetti successori che chi lo costituisce raramente considera. Il fondo protegge dunque la destinazione familiare entro un sistema di limiti: l’opponibilità pubblicitaria, la relazione concreta fra il debito e i bisogni della famiglia, la conoscenza del creditore, il rapporto temporale fra l’atto e il credito e la compatibilità con la disciplina successoria e concorsuale.
B. Il fondo come deroga alla responsabilità patrimoniale
Il fondo patrimoniale appartiene ai casi in cui la legge consente di limitare la responsabilità del debitore. Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e le limitazioni della responsabilità sono ammesse soltanto nei casi stabiliti dalla legge (art. 2740 c.c.). Ne segue che il vincolo non si presume, non si estende per analogia e non sopravvive quando ne mancano i presupposti formali.
Il fondo nasce da un atto pubblico con cui ciascuno o entrambi i coniugi, oppure un terzo anche per testamento, destinano determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167, comma 1, c.c.). Se il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi, la costituzione si perfeziona con l’accettazione dei coniugi (art. 167, comma 2, c.c.). L’oggetto è tassativo, poiché il fondo comprende soltanto beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito, e i titoli devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (art. 167, comma 3, c.c.). Il denaro e le quote di società a responsabilità limitata, che non sono titoli di credito, restano fuori dal perimetro.
La proprietà dei beni spetta a entrambi i coniugi, salvo che l’atto di costituzione disponga diversamente (art. 168, comma 1, c.c.). I frutti sono impiegati per i bisogni della famiglia (art. 168, comma 2, c.c.), e l’amministrazione segue le regole della comunione legale (art. 168, comma 3, c.c.). L’alienazione, l’ipoteca, il pegno e ogni altro vincolo richiedono il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, l’autorizzazione del giudice, salvo che l’atto di costituzione lo abbia espressamente consentito (art. 169 c.c.). La clausola che dispensa dall’autorizzazione giudiziale rende il fondo più duttile, ma ne attenua anche la funzione di garanzia per i figli.
La famiglia cui il fondo si riferisce è quella nucleare e non quella parentale. La Cassazione vi ha ricompreso i coniugi, i figli minori e i figli maggiorenni che non siano economicamente autonomi, e ha escluso che un medesimo fondo possa servire i bisogni di nuclei familiari diversi (Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27792). La delimitazione soggettiva della famiglia va tenuta distinta dalla sorte dell’atto che la travalica. La stessa pronuncia ha infatti precisato che la nullità della parte di atto priva di causa non si estende all’intero atto, salvo che la parte interessata ne deduca e provi l’essenzialità (art. 1419 c.c.). Il vincolo protegge quindi un interesse preciso e delimitato, che non tollera estensioni ai parenti estranei al nucleo.
Il fondo è opponibile ai terzi soltanto se la convenzione è annotata a margine dell’atto di matrimonio. Le Sezioni Unite hanno ricondotto il fondo alle convenzioni matrimoniali e lo hanno assoggettato alla pubblicità prevista dall’art. 162, comma 4, c.c. La trascrizione del vincolo sugli immobili ai sensi dell’art. 2647 c.c. resta invece «degradata a mera pubblicità-notizia» e non supplisce alla mancanza dell’annotazione (Cass. civ., Sez. Un., 13 ottobre 2009, n. 21658). Il creditore che abbia iscritto ipoteca prima dell’annotazione prevale perciò sul fondo, anche se l’atto era già stato trascritto.
La verifica dell’annotazione costituisce il primo passaggio di ogni difesa, sia del debitore sia del creditore. Il fondo trascritto e non annotato non è opponibile al creditore, che può procedere sui beni come se il vincolo non esistesse, e l’omissione ricorre con una certa frequenza negli atti più risalenti. Il creditore che riceve l’eccezione di impignorabilità deve quindi chiedere anzitutto l’estratto dell’atto di matrimonio, perché la risposta può chiudere la questione prima di ogni discussione sul merito.
L’inopponibilità per difetto di annotazione non va però confusa con l’inefficacia che consegue alla revocatoria. Si tratta di fenomeni distinti, e il secondo può essere perseguito anche quando il primo già consente al creditore di agire. La Cassazione ha escluso che l’annotazione costituisca un elemento dell’azione revocatoria, e ha riconosciuto al creditore l’interesse a ottenere la dichiarazione di inefficacia del fondo non annotato (Cass. civ., ord. n. 9355/2025). La ragione è pratica, perché l’annotazione può sopravvenire e rendere opponibile un vincolo che oggi non lo è.
C. I bisogni della famiglia secondo un criterio funzionale
Il debito aggredisce il fondo quando il fatto che lo ha generato si collega ai bisogni della famiglia. Il criterio non guarda alla natura dell’obbligazione né alla persona che l’ha assunta, ma alla relazione fra la fonte del debito e le esigenze familiari. La Cassazione lo ha formulato in materia tributaria (Cass. civ., Sez. V, 7 luglio 2009, n. 15862) e lo ha poi ribadito in termini generali. L’esecuzione è ammessa se l’obbligazione è sorta per soddisfare esigenze familiari, compreso il pieno mantenimento e l’armonico sviluppo della famiglia, o per potenziarne la capacità lavorativa, mentre è esclusa per le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., Sez. VI-5, 24 febbraio 2015, n. 3738).
La nozione così costruita è ampia. Essa non si esaurisce nel soddisfacimento delle necessità primarie, ma comprende ciò che serve allo sviluppo della personalità dei componenti del nucleo e al tenore di vita che la famiglia ha scelto. Il mutuo contratto per acquistare o ristrutturare la casa familiare, le spese per l’istruzione dei figli, le cure mediche e i consumi ordinari vi rientrano senza discussione. Per questi debiti il creditore aggredisce il fondo come aggredirebbe qualunque altro bene, e il vincolo non gli oppone alcun ostacolo.
Il campo dei debiti estranei alla famiglia si definisce, di conseguenza, per esclusione. Vi rientrano le obbligazioni assunte per finalità speculative, come l’investimento ad alto rischio estraneo al patrimonio familiare, le obbligazioni nate da condotte illecite, i debiti di gioco e le spese destinate a interessi personali che il coniuge persegue contro la famiglia o al di fuori di essa. Il catalogo è ristretto, e la sua ampiezza dipende dalla nozione di bisogni familiari che il giudice adotta. Quanto più la nozione si estende al tenore di vita e allo sviluppo della personalità dei componenti, tanto più si riduce lo spazio residuo in cui il vincolo produce effetti.
Il terreno controverso riguarda i debiti nati dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi. Su questo punto la giurisprudenza di legittimità non presenta una linea univoca, e la differenza fra le due letture decide spesso l’esito dell’opposizione.
Il primo orientamento muove dalla regola di esperienza secondo cui il debito d’impresa serve di norma le esigenze dell’impresa e non quelle della famiglia. La Cassazione ha affermato che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale hanno un’inerenza diretta con le esigenze di quell’attività. Esse possono servire i bisogni familiari soltanto in via indiretta e mediata, quando il coniuge adempie con i proventi dell’attività i doveri di contribuzione dell’art. 143 c.c. Perché il debito rientri fra quelli familiari, l’atto da cui deriva deve essere eccezionalmente volto a soddisfare in modo immediato e diretto quei bisogni (Cass. civ., Sez. III, ord. 8 febbraio 2021, n. 2904). La pronuncia non spostava tuttavia sul creditore l’onere della prova, che restava a carico del debitore opponente: essa valorizzava soltanto la normale inerenza del debito all’attività d’impresa come elemento del giudizio di fatto.
Il secondo orientamento, più recente, rovescia la prospettiva. La Cassazione ha ricondotto ai bisogni della famiglia anche i debiti sorti nell’attività svolta personalmente dal coniuge, perché ciascun coniuge ha il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro alla contribuzione alle esigenze familiari. Ne ha tratto la conseguenza che l’origine professionale del debito non esonera il debitore dall’onere di provare la consapevolezza del creditore. Ha aggiunto che l’eventuale accordo con cui i coniugi abbiano diversamente regolato l’indirizzo della vita familiare ai sensi dell’art. 144 c.c. deve essere provato da chi invoca il divieto dell’art. 170 c.c. (Cass. civ., 12 dicembre 2024, n. 32146). La pronuncia ha espressamente preso le distanze dalla presunzione di estraneità affermata nel 2021.
Il contrasto non riguarda dunque il riparto dell’onere, che entrambe le letture collocano sul debitore, ma il peso che il giudice attribuisce all’origine professionale del debito. Per il primo orientamento quell’origine rende verosimile l’estraneità del debito alla famiglia. Per il secondo essa rende verosimile la sua funzione di mantenimento. Il professionista e l’imprenditore che abbiano costituito il fondo confidando nella prima lettura si trovano oggi esposti alla seconda.
La formulazione più prudente che il quadro attuale consente è la seguente. L’origine professionale o imprenditoriale del debito non basta a dimostrarne l’estraneità ai bisogni della famiglia, e non basta neppure a dimostrarne l’inerenza. Il giudice deve esaminare il fatto generatore dell’obbligazione, la causa concreta dell’operazione, l’indirizzo economico che i coniugi hanno dato alla vita familiare e la conoscenza del creditore al momento in cui il rapporto è sorto. Nessun automatismo può sostituire questo accertamento.
Entro questo quadro, la tendenza più recente mi pare la più coerente con la struttura della norma, per una ragione che attiene al rapporto fra regola ed eccezione. L’art. 170 c.c. deroga all’art. 2740 c.c., e una lettura che favorisca il debitore finirebbe per ampliare la deroga oltre il testo. Il reddito dell’attività lavorativa costituisce, nella maggior parte delle famiglie, la fonte principale del mantenimento, e il debito contratto per produrlo tende perciò a partecipare della stessa funzione. Si tratta di un argomento interpretativo, che la giurisprudenza non ha consolidato e che non dispensa dall’accertamento concreto. Chi assiste un debitore deve quindi costruire la difesa sui fatti del caso, senza fare affidamento su una regola generale che oggi non esiste.
D. L’onere della prova grava sul debitore
Il debitore che invoca l’impignorabilità deve provare anzitutto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità. La Cassazione ha qualificato la produzione dell’atto di matrimonio recante l’annotazione come adempimento necessario dell’onere della prova, e ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta senza quel documento (Cass. civ., Sez. III, n. 23955/2017).
Il debitore deve poi provare due fatti: l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza che il creditore aveva di tale estraneità. L’orientamento prevalente della Cassazione colloca entrambi gli oneri sul debitore, perché la regola dell’art. 170 c.c. costituisce un’eccezione al principio generale e chi ne invoca l’applicazione deve dimostrarne i presupposti (Cass. civ., Sez. V, 9 novembre 2016, n. 22761; Cass. civ., ord. 24 gennaio 2018, n. 1806).
La seconda prova è la più difficile, perché riguarda lo stato soggettivo di un terzo, cioè ciò che il creditore sapeva quando il credito è sorto. La Cassazione ha precisato che il debitore non assolve l’onere dimostrando soltanto l’origine del debito, per esempio la sua provenienza dall’attività d’impresa. Il debitore deve invece provare che il creditore conosceva la finalità estranea alla famiglia nel momento in cui l’obbligazione è sorta (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2711/2024). La prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché le presunzioni riguardino la conoscenza del creditore e non soltanto la natura del debito.
Il momento rilevante coincide con il sorgere dell’obbligazione. La consapevolezza che il creditore acquisisce in seguito, per esempio nel corso delle attività di recupero, non giova al debitore. Ne segue che la difesa si costruisce sui documenti che hanno accompagnato la nascita del rapporto: la richiesta di finanziamento, la delibera di affidamento, la corrispondenza precontrattuale, la qualificazione del cliente nelle schede della banca.
Il caso della banca che finanzia l’impresa del coniuge offre l’esempio più frequente. La banca che concede un fido alla ditta individuale conosce la destinazione del credito, poiché è essa stessa a qualificarlo come credito d’impresa. Il debitore può valorizzare quel documento come prova della conoscenza. Sennonché la stessa qualificazione, alla luce dell’orientamento più recente, dimostra soltanto l’origine imprenditoriale del debito e non la sua estraneità ai bisogni della famiglia. La difesa resta quindi affidata alla prova che il reddito dell’impresa non alimentava la famiglia, oppure che il finanziamento serviva un’iniziativa speculativa. Il debitore fornisce quella prova con difficoltà, poiché essa contraddice la ragione stessa per cui aveva chiesto il credito.
Diverso è il caso della garanzia prestata per debiti altrui. Il coniuge che rilascia una fideiussione a favore della società di un amico o di un parente non coniugato assume un’obbligazione che, di regola, non ha alcun legame con le esigenze del proprio nucleo. La banca che riceve la garanzia conosce il debitore principale e la destinazione del finanziamento, e il fideiussore può spesso trarre proprio dalla documentazione dell’operazione la prova della conoscenza. È questo il terreno su cui il fondo conserva, ancora oggi, la protezione più solida.
Il debitore fa valere il vincolo con l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., poiché contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente su quei beni. Il limite all’esecuzione posto dall’art. 170 c.c. non perde rilievo sul piano sostanziale per effetto dell’inerzia del debitore. Esso deve però essere fatto valere processualmente da chi lo invoca, con l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, e il debitore che non propone opposizione lascia procedere l’esecuzione fino alla vendita.
E. Il creditore tributario e l’ipoteca esattoriale
Il debito tributario non sfugge al criterio funzionale. La giurisprudenza ha escluso che l’obbligazione d’imposta sia per sua natura estranea ai bisogni della famiglia, e ha richiesto anche per essa l’accertamento della relazione fra il fatto generatore e le esigenze familiari (Cass. n. 15862/2009, cit.; Cass. n. 3738/2015, cit.).
L’iscrizione ipotecaria dell’agente della riscossione sui beni del fondo segue la stessa regola. L’ipoteca prevista dall’art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è ammessa alle condizioni dell’art. 170 c.c., e risulta quindi legittima se l’obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia, oppure se il creditore non conosceva l’estraneità del debito a quei bisogni (Cass. n. 22761/2016, cit.; Cass. n. 1806/2018, cit.). Nel caso deciso dalla seconda pronuncia, il giudice tributario aveva annullato l’ipoteca perché l’agente della riscossione non aveva provato che le imposte derivassero dai redditi dei beni conferiti. La Cassazione ha cassato la decisione, poiché essa aveva invertito l’onere della prova.
La posizione del creditore tributario presenta poi una particolarità. L’Amministrazione finanziaria non sceglie il proprio debitore e non conosce, quando l’obbligazione sorge, la destinazione dei redditi tassati. Il debitore non può quindi dimostrare la consapevolezza del creditore attraverso le trattative o la documentazione precontrattuale, che nel rapporto d’imposta non esistono. La struttura del rapporto tributario rende perciò normalmente più complessa la prova del requisito soggettivo richiesto dall’art. 170 c.c., anche se non la esclude in astratto.
Il fondo costituito in prossimità di un debito tributario espone infine a un rischio che eccede il piano civile. La costituzione del fondo può integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, quando l’atto sia idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione di un debito superiore alla soglia di legge (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74). La Cassazione penale ha escluso che la sola costituzione del fondo basti a integrare il reato. Ha richiesto che il giudice accerti in concreto l’idoneità dell’atto a pregiudicare la garanzia dell’Erario e il suo uso strumentale, senza fondarsi sulla sola vicinanza temporale fra l’atto e il mancato pagamento (Cass. pen., 17 ottobre 2017, n. 47827). L’indirizzo è stato di recente ribadito. La Cassazione ha richiesto un pericolo concreto per la riscossione e la finalità di ostacolarla, e ha censurato la condanna che non aveva verificato se l’Erario potesse comunque aggredire i beni del fondo alle condizioni dell’art. 170 c.c., dato che i debiti derivavano da redditi di lavoro (Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2026, n. 5760). Il rischio resta comunque concreto, e il professionista deve segnalarlo al cliente prima della stipula.
F. Il creditore anteriore dispone di due strumenti
L’anteriorità del credito non sottrae il creditore ai limiti dell’art. 170 c.c. La norma non distingue fra debiti sorti prima e debiti sorti dopo la costituzione del fondo, sicché il fondo opponibile limita anche l’esecuzione del creditore anteriore, quando ne ricorrono i presupposti. Il creditore anteriore dispone però di strumenti che il creditore successivo non ha, e che gli consentono di neutralizzare il vincolo prima ancora di discutere dei bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito, anche quando vi provvedono entrambi i coniugi. La Cassazione ha escluso che essa costituisca adempimento di un dovere derivante dal matrimonio, poiché i doveri di solidarietà familiare non obbligano i coniugi a vincolare i propri beni (Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 10 febbraio 2015, n. 2530). La qualificazione produce conseguenze rilevanti su ogni strumento di tutela del creditore.
Il primo strumento è l’azione revocatoria ordinaria. Il creditore anteriore ottiene la dichiarazione di inefficacia del fondo nei propri confronti dimostrando il pregiudizio e la conoscenza che il debitore ne aveva (art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.). Lo stato soggettivo dell’altro coniuge non rileva, perché l’atto è gratuito. Il giudizio si svolge nei confronti di entrambi i coniugi, poiché la sentenza incide sulla destinazione di beni che entrambi amministrano.
La revocatoria resta esperibile anche contro il fondo costituito prima che il credito sorgesse, ma il requisito soggettivo cambia. Il creditore deve allora provare che l’atto fu dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro (art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.), e la prova può essere raggiunta anche per presunzioni (Cass. n. 9355/2025, cit.). La mera anteriorità cronologica del fondo non esclude dunque l’azione, ma rende più gravoso l’onere del creditore.
Il termine di prescrizione dell’azione è di cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Per il fondo patrimoniale la Cassazione ha fatto decorrere il termine dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, poiché soltanto da quel momento il vincolo diventa opponibile ai terzi e il creditore ha ragione di contestarlo (Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5889; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 1° dicembre 2021, n. 37759). Il debitore che ha annotato il fondo a distanza di anni dalla stipula non può quindi opporre la prescrizione calcolata dalla data dell’atto notarile.
Il secondo strumento è il pignoramento diretto. Il creditore pregiudicato da un atto a titolo gratuito con cui il debitore, dopo il sorgere del credito, abbia costituito un vincolo di indisponibilità su beni immobili o mobili registrati può procedere a esecuzione forzata senza aver prima ottenuto la sentenza di inefficacia. Egli deve essere munito di titolo esecutivo e deve trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto (art. 2929-bis, comma 1, c.c.). La stessa facoltà spetta al creditore anteriore che, nello stesso termine, interviene nell’esecuzione promossa da altri.
Il fondo patrimoniale rientra pienamente nella previsione, poiché integra un vincolo di indisponibilità costituito a titolo gratuito. Il debitore, il terzo assoggettato all’espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione per contestare la sussistenza dei presupposti e la conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arrecava al creditore (art. 2929-bis, comma 3, c.c.). La norma non trasferisce la revocatoria nella sede esecutiva. Essa attribuisce al creditore una facoltà esecutiva speciale, soggetta a presupposti propri e alle opposizioni del terzo comma, che si aggiunge alla disciplina generale dell’azione revocatoria senza sostituirla né modificarla. Il creditore che lascia decorrere l’anno conserva quindi la revocatoria ordinaria.
La norma pone un problema di coordinamento con la regola sulla pubblicità del fondo. Il termine annuale decorre per testo espresso dalla trascrizione dell’atto, mentre l’opponibilità del fondo e la prescrizione della revocatoria dipendono dall’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Se l’annotazione manca, il creditore non ha bisogno dell’art. 2929-bis c.c., perché il fondo gli è comunque inopponibile. Se l’annotazione segue di molto la trascrizione, il termine annuale può essere già decorso quando il fondo diventa opponibile, e al creditore resta la revocatoria. Non mi risulta che la questione abbia trovato una risposta consolidata, e la prudenza suggerisce al creditore di computare il termine dalla trascrizione.
Il quadro si completa con la disciplina concorsuale. I beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti non sono compresi nella liquidazione giudiziale, salvo quanto dispone l’art. 170 c.c. (art. 146, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della procedura, o nei due anni anteriori, sono tuttavia privi di effetto rispetto ai creditori (art. 163, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019), e la costituzione del fondo vi rientra in ragione della sua gratuità. La norma esenta gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale, purché la liberalità sia proporzionata al patrimonio del disponente. La giurisprudenza esclude però che la costituzione del fondo integri di per sé un dovere morale, e richiede la prova in concreto di quel dovere e della volontà di adempierlo (Cass. n. 18065/2004, cit.).
Le ragioni del creditore anteriore trovano quindi tutela piena. Il fondo costituito dopo il sorgere del debito non neutralizza il creditore anteriore, che può contestare l’atto con la revocatoria o procedere direttamente ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. L’art. 170 c.c. conserva una rilevanza autonoma soltanto nell’esecuzione del creditore che non si sia avvalso di quegli strumenti. Per il resto, il fondo tardivo aggiunge un costo, quello dell’atto notarile, e un rischio, quello di una condotta che il giudice potrà leggere come preordinata a sottrarre i beni ai creditori.
G. La cessazione del fondo e la successione
Il fondo patrimoniale cessa con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171, comma 1, c.c.). La morte di uno dei coniugi scioglie il matrimonio e determina quindi, di regola, la cessazione del fondo. Se vi sono figli minori, il fondo sopravvive tuttavia fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio, e il giudice, su istanza di chi vi abbia interesse, può dettare norme per la sua amministrazione (art. 171, comma 2, c.c.). Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli e ogni altra circostanza, il giudice può inoltre attribuire ai figli una quota dei beni in godimento o in proprietà (art. 171, comma 3, c.c.).
L’ultrattività del fondo è legata alla minore età dei figli. Il testo dell’art. 171, comma 2, c.c. non la estende ai figli maggiorenni, neppure quando non siano economicamente autosufficienti, e la condizione di questi ultimi, che rileva per individuare i beneficiari del fondo durante la sua vita, non basta a prolungarne la durata.
Cessata la destinazione, la sorte dei beni non obbedisce a una formula unica. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale (art. 171, comma 4, c.c.). Occorre quindi verificare la titolarità originaria di ciascun bene, il regime patrimoniale dei coniugi e l’eventuale attribuzione giudiziale ai figli. Il fondo non produce in ogni caso un effetto devolutivo generale, poiché non attribuisce i beni ai figli né al coniuge superstite in quanto tali. Ciò che apparteneva al coniuge defunto cade nella sua successione, e chi ha concepito il fondo come strumento di trasmissione del patrimonio ne ha frainteso la natura.
La regola della proprietà congiunta può invece produrre effetti successori che chi costituisce il fondo raramente considera. Il coniuge che conferisce nel fondo un bene personale senza riservarsene la proprietà attribuisce all’altro coniuge la contitolarità del bene (art. 168, comma 1, c.c.). L’attribuzione può porre un problema di liberalità indiretta in favore del coniuge (art. 809 c.c.) e, ove ne ricorrano i presupposti, di riduzione (art. 556 c.c.) e di collazione (art. 737 c.c.). La qualificazione non discende però automaticamente dalla costituzione del fondo. La gratuità dell’atto, che la giurisprudenza afferma ai fini della revocatoria, non coincide con la liberalità, che richiede l’arricchimento del beneficiario, l’impoverimento del disponente e lo spirito di liberalità. L’operazione va quindi qualificata caso per caso, e la collazione non opera comunque per le donazioni di modico valore fatte al coniuge (art. 738 c.c.).
Il problema assume concretezza nelle famiglie ricomposte. Il coniuge che conferisce nel fondo l’abitazione di sua proprietà, avendo figli da una precedente unione, può spostare a favore del nuovo coniuge metà del bene. Se l’attribuzione viene qualificata come liberalità, i figli di primo letto possono reagire alla sua morte con l’azione di riduzione. Chi intende prevenire il contenzioso deve prevedere nell’atto costitutivo che la proprietà resti al coniuge conferente.
Il fondo costituito dal terzo per testamento pone un problema diverso. Il genitore che destina con il testamento un immobile al fondo del figlio coniugato attribuisce un bene gravato da un vincolo di indisponibilità. Se il bene compone la quota di legittima del figlio, il vincolo urta contro il divieto di imporre pesi o condizioni sulla legittima (art. 549 c.c.), e il figlio può pretendere la quota libera. Il vincolo regge senza contestazioni soltanto se grava sulla disponibile, oppure se il figlio, ricevuta la legittima per altra via, accetta il bene vincolato.
Il fondo esige quindi un coordinamento con la pianificazione successoria complessiva. L’atto di costituzione deve stabilire a chi spetta la proprietà dei beni conferiti, e la scelta va compiuta considerando non solo la protezione attuale della famiglia ma anche gli equilibri fra i legittimari alla morte di ciascun coniuge.
H. Conclusioni
Il fondo patrimoniale non è uno scudo, ma un vincolo di destinazione. Esso protegge i beni dai soli debiti estranei alla famiglia, e soltanto quando il debitore riesce a dimostrare che il creditore conosceva quell’estraneità. La giurisprudenza ha progressivamente ridotto lo spazio della protezione: ha adottato una nozione ampia di bisogni familiari, tende ad attrarre in quella nozione anche i debiti dell’attività lavorativa e ha collocato sul debitore un onere probatorio che raramente si riesce ad assolvere.
Il fondo conserva una funzione seria a tre condizioni. La prima condizione riguarda il tempo, poiché il fondo deve nascere quando i debiti non esistono e non sono prevedibili; altrimenti il creditore anteriore può neutralizzarlo con il pignoramento diretto o con la revocatoria. La seconda riguarda la forma, poiché l’atto deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e senza annotazione il vincolo non è opponibile. La terza riguarda il coordinamento, poiché l’atto deve regolare la proprietà dei beni conferiti tenendo conto degli effetti che il fondo produrrà nella successione di ciascun coniuge.
Il confronto con gli altri strumenti di destinazione conferma la diagnosi. L’atto di destinazione trascritto ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. consente di vincolare i beni a scopi diversi dai bisogni della famiglia, purché meritevoli di tutela, e di sottrarli ai creditori i cui crediti siano estranei allo scopo. Il trust consente di trasferire i beni a un soggetto diverso dal disponente e di separarli dal suo patrimonio. Entrambi gli strumenti soggiacciono però alla revocatoria e al pignoramento diretto dell’art. 2929-bis c.c. quando sono costituiti a titolo gratuito dopo il sorgere del credito, ed entrambi incontrano il limite della legittima. Nessuno di essi offre ciò che il fondo non offre, cioè una protezione dai debiti già esistenti. La scelta fra gli strumenti dipende quindi dallo scopo e dalla struttura familiare, non dall’intensità dello schermo che ciascuno promette.
Chi valuta oggi la costituzione di un fondo deve quindi porsi una domanda precisa: da quali debiti intende proteggere la famiglia. Se la risposta riguarda i debiti dell’attività professionale o d’impresa, il fondo offre una protezione incerta e soggetta all’evoluzione giurisprudenziale. Se riguarda i debiti già sorti, il fondo non neutralizza il creditore anteriore, che può contestare l’atto o procedere direttamente sui beni, e l’art. 170 c.c. conserva rilievo soltanto nell’esecuzione del creditore che rinunci a quegli strumenti. Se riguarda rischi futuri ed estranei alla vita familiare, come le garanzie prestate per terzi o le iniziative speculative, il fondo può ancora svolgere la funzione per cui il legislatore lo ha previsto.

