Questo contributo aggiorna un precedente scritto dedicato all’abbinamento tra polizza vita e trust nella pianificazione successoria, riconsiderandone le conclusioni alla luce della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha riformato la tutela dei legittimari e la circolazione dei beni di provenienza donativa.
Lo strumento
L’abbinamento tra una polizza vita e un trust risponde a un’esigenza ricorrente: trasmettere ricchezza in forma ordinata e protetta, sottratta ai tempi e ai conflitti della successione ordinaria. Lo schema è lineare. Il trustee viene designato beneficiario della polizza; alla morte del contraente le somme liquidate dall’assicuratore confluiscono nel fondo in trust e vengono erogate ai beneficiari finali secondo il programma fissato dal disponente.
Il pregio dell’operazione sta nel cumulo di due regimi di protezione. Dal trust deriva la segregazione: i beni conferiti formano un patrimonio separato, insensibile alle vicende personali del disponente e del trustee. Dalla polizza derivano l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore (art. 1923 c.c.) e la libertà di designazione e revoca del beneficiario. Ne risulta una struttura flessibile, idonea a tutelare soggetti deboli e a scandire nel tempo l’attribuzione del patrimonio.
Sul versante fiscale, l’imposizione del trust ha abbandonato il modello della tassazione “all’entrata” — dovuta all’atto di dotazione — per quello della tassazione “all’uscita”, al momento dell’attribuzione ai beneficiari (da ultimo Circolare 34/E del 2022). Il D.Lgs. 139/2024 ha codificato l’indirizzo nell’art. 4-bis TUS, riconoscendo al disponente la facoltà di optare per la tassazione anticipata all’apporto: scelta che assicura certezza ma preclude il rimborso di quanto versato.
Sul punto più delicato — la qualificazione della polizza — la struttura resta esposta. Le polizze unit linked prive di un’effettiva traslazione del rischio demografico sono ricondotte dalla Cassazione non al contratto di assicurazione sulla vita, ma all’investimento finanziario (Cass. n. 8271/2008; n. 6319/2019). La riqualificazione travolge i due vantaggi che giustificano l’operazione, l’esenzione successoria e la protezione dell’art. 1923 c.c.: è un rischio da presidiare nella scelta del prodotto, non rimediabile a posteriori.
La riforma del 2025 e la posizione del legittimario
Su tutto sovrasta il limite della legittima. La dotazione di un trust con finalità liberali è, nella sostanza, una liberalità: come tale concorre alla massa di calcolo e, se eccede la quota disponibile, resta esposta all’azione di riduzione del legittimario leso o pretermesso. È su questo rimedio che incide la riforma.
L’art. 44 della L. 182/2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto la disciplina dell’azione di restituzione (artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c.), sostituendo alla tradizionale tutela reale del legittimario una tutela prevalentemente obbligatoria. Per le successioni aperte dopo tale data, la riduzione di una donazione lesiva non travolge più l’acquisto del terzo che abbia comprato a titolo oneroso dal donatario: cade il diritto di seguito e al legittimario resta, verso il terzo, non la restituzione del bene ma un credito verso il donatario. Restano fermi i pesi e le ipoteche da questi iscritti (superamento della “purgazione”, art. 561 c.c.); è abrogata l’opposizione alla donazione; per le disposizioni testamentarie il termine di opponibilità ai terzi della domanda di riduzione scende da dieci a tre anni (art. 2652, n. 8, c.c.). Un regime transitorio conserva la tutela reale per le successioni già aperte soltanto se, entro il 18 giugno 2026, sia trascritta la domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione.
La proiezione di queste regole sull’abbinamento polizza-trust va maneggiata con cautela, perché la riforma è costruita intorno alla donazione immobiliare e al terzo acquirente, non al trust. Due profili restano aperti. Il primo è qualificatorio: a quali condizioni la dotazione del trust e le successive attribuzioni ai beneficiari siano trattate come liberalità riducibili è questione tuttora discussa, che la novella non scioglie. Il secondo è applicativo: i beneficiari del trust ricevono di regola a titolo gratuito, sicché — nella misura in cui siano assimilati agli aventi causa del donatario — la loro posizione ricade nell’area in cui la riforma ammette non la restituzione, ma una compensazione nei limiti del vantaggio conseguito. La direzione è coerente con la ratio dell’intervento — maggiore stabilità delle attribuzioni, tutela del legittimario degradata a rimedio per equivalente — ma è linea che attende conferma applicativa.
La conseguenza operativa è netta: il baricentro si sposta dalla tenuta dell’attribuzione al calcolo preventivo. Poiché al legittimario resta comunque il credito a integrazione della riserva, la struttura va costruita muovendo da una stima rigorosa del relictum e del donatum e della quota disponibile, così da contenere il rischio di lesione all’origine, anziché confidare nella resistenza dell’attribuzione verso i terzi.
Conclusione
L’abbinamento tra polizza vita e trust resta uno strumento valido, ma esige oggi una doppia verifica: a monte, sulla genuinità assicurativa della polizza, da cui dipendono i vantaggi fiscali e protettivi; a valle, sulla compatibilità della dotazione con la legittima, da misurare alla luce del nuovo assetto rimediale. Per le situazioni già in essere, infine, va tenuto presente il termine del 18 giugno 2026, oltre il quale, per le successioni pregresse, la tutela reale del legittimario cede a quella per equivalente.

