Differenza tra una successione con testamento da una senza testamento

In Italia, la successione può avvenire secondo due modalità principali: successione testamentaria (quando c’è un testamento) e successione legittima (quando non c’è testamento o quando il testamento non dispone di tutti i beni). Entrambe sono disciplinate dal Codice Civile italiano.

  1. Successione testamentaria
    La successione testamentaria si verifica quando il de cuius (la persona defunta) ha redatto un testamento per disporre dei propri beni. Il testamento è l’atto con cui una persona stabilisce come distribuire il proprio patrimonio dopo la morte. In Italia, ci sono tre tipi di testamento:
    1. Testamento olografo: scritto interamente a mano, datato e firmato dal testatore.
    2. Testamento pubblico: redatto da un notaio in presenza di due testimoni, sotto dettatura del testatore.
    3. Testamento segreto: scritto dal testatore o da terzi, ma consegnato sigillato al notaio in presenza di testimoni.

    Principi della successione testamentaria

    1. Libertà di disposizione
      Il testatore ha la libertà di disporre dei propri beni come desidera, salvo alcune limitazioni imposte dalla legge, in particolare per la tutela degli eredi legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti).
    2. Quote di legittima
      La legge italiana garantisce agli eredi legittimari una quota minima del patrimonio, detta quota di legittima, che non può essere lesa. Se il testatore dispone in modo da violare tali diritti, gli eredi legittimari possono agire per ridurre il testamento e ottenere la loro quota.
      1. Coniuge: ha diritto alla metà del patrimonio se non ci sono figli, o a un terzo se ci sono figli.
      2. Figli: se c’è un solo figlio, ha diritto alla metà del patrimonio; se ci sono più figli, i due terzi devono essere suddivisi tra loro.
      3. Ascendenti: in mancanza di figli, un terzo del patrimonio è riservato agli ascendenti.
    3. Quota disponibile
      Oltre alla legittima, esiste una parte del patrimonio detta quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente. Questa varia in base alla composizione della famiglia:
      1. Se c’è solo il coniuge, metà del patrimonio è disponibile.
      2. Se c’è un figlio, la metà è disponibile.
      3. Se ci sono due o più figli, solo un terzo è disponibile.
    4. Esecutore testamentario
      Il testatore può nominare un esecutore testamentario per garantire che le sue volontà siano rispettate. L’esecutore ha il compito di amministrare e distribuire il patrimonio secondo le disposizioni del testamento.
    5. Invalidità o nullità del testamento
      Un testamento può essere impugnato se non rispetta le forme prescritte (es. mancanza di firma o data), se lede la legittima degli eredi legittimari o se contiene disposizioni impossibili o illegali.
  2. Successione legittima (senza testamento)
    La successione legittima si applica quando:
    1. Il defunto non ha lasciato testamento.
    2. Il testamento non ha disposto per l’intero patrimonio (in questo caso si applica la successione legittima per la parte residua).
    3. Il testamento è invalido o nullo.
    La distribuzione dei beni segue uno schema preciso, stabilito dal Codice Civile agli articoli 565 e seguenti. Gli eredi sono chiamati per ordine di parentela:
    1. Coniuge e figli:
      1. Se il defunto lascia solo il coniuge (senza figli), l’intero patrimonio spetta al coniuge.
      2. Se ci sono figli:
        1. Se c’è un solo figlio, metà del patrimonio va al figlio e metà al coniuge.
        2. Se ci sono due o più figli, un terzo spetta al coniuge e i due terzi ai figli in parti uguali.
    2. Ascendenti e fratelli/sorelle:
      1. In mancanza di figli, il patrimonio viene diviso tra il coniuge e gli ascendenti (genitori) o fratelli/sorelle del defunto.
      2. Gli ascendenti (genitori) hanno diritto a un terzo del patrimonio se ci sono solo loro e il coniuge.
      3. Se ci sono solo ascendenti e fratelli/sorelle, i primi ereditano due terzi e i secondi un terzo.
    3. Altri parenti:
      1. In assenza di coniuge, figli, ascendenti e fratelli/sorelle, il patrimonio passa ai parenti fino al sesto grado, secondo un ordine di prossimità.
      2. I parenti più prossimi (es. zii, cugini) escludono quelli più lontani.
    4. Lo Stato:
      Se non ci sono parenti entro il sesto grado, né testamento, l’intero patrimonio viene devoluto allo Stato.
  3. Eredi legittimi e chiamati all’eredità
    In entrambi i tipi di successione, coloro che sono chiamati all’eredità (sia per testamento che per legge) diventano eredi solo se accettano l’eredità. L’accettazione può essere:
    • Pura e semplice, in cui l’erede subentra nel patrimonio del defunto senza limitazioni, rispondendo anche per eventuali debiti.
    • Con beneficio d’inventario, in cui l’erede risponde dei debiti solo nei limiti dell’attivo ereditario.

Confronto tra successione testamentaria e legittima

  1. Quanto all’autonomia
    Nella successione testamentaria, il testatore ha una maggiore libertà di decidere come distribuire i propri beni, mentre nella successione legittima la distribuzione è rigida e segue l’ordine parentale stabilito dalla legge.
  2. Quanto al rispetto della legittima
    In entrambi i casi, i legittimari (coniuge, figli, ascendenti) sono tutelati e devono ricevere una quota minima.
  3. Quanto all’intervento dello Stato
    Senza un testamento e in assenza di eredi legittimi, lo Stato acquisisce il patrimonio del defunto.

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