Nella pianificazione patrimoniale moderna, l’integrazione tra polizze vita di tipo unit linked o index linked e lo strumento del trust rappresenta una strategia avanzata per la gestione e la protezione del patrimonio. Questa combinazione consente di unire i vantaggi offerti dalle polizze assicurative con la flessibilità e la sicurezza giuridica proprie del trust, rispondendo efficacemente alle esigenze di tutela e trasmissione dei beni familiari.
Le polizze vita unit linked e index linked
Le polizze vita unit linked sono contratti assicurativi in cui i premi versati vengono investiti in fondi comuni di investimento o in altri strumenti finanziari. Il valore della polizza è strettamente legato all’andamento dei mercati finanziari, offrendo al sottoscrittore sia una componente assicurativa che una di investimento. Questo tipo di polizza permette una personalizzazione dell’investimento in base al profilo di rischio dell’assicurato e agli obiettivi finanziari prefissati.
Le polizze index linked, invece, sono legate a specifici indici finanziari, come indici azionari o obbligazionari. Il rendimento di queste polizze dipende dall’andamento dell’indice di riferimento, offrendo la possibilità di beneficiare delle performance dei mercati finanziari. Tuttavia, è importante notare che, a differenza delle polizze unit linked, le index linked possono presentare una struttura più complessa e, in alcuni casi, non garantire la restituzione del capitale investito.
Il trust come strumento di pianificazione patrimoniale
Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, riconosciuto nell’ordinamento italiano a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985 con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989. Esso consente a una persona (il disponente) di trasferire la proprietà di determinati beni a un’altra persona o entità (il trustee), affinché li amministri nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di un fine specifico. I beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato, distinto sia dal patrimonio del disponente che da quello del trustee, garantendo così una protezione efficace contro eventuali aggressioni da parte di creditori o terzi.
L’integrazione tra polizza vita e trust
L’abbinamento di una polizza vita a un trust prevede la designazione del trustee come beneficiario della polizza stessa. In tal modo, al verificarsi dell’evento assicurato (ad esempio, il decesso del sottoscrittore), le somme corrisposte dall’assicuratore confluiscono nel trust e vengono gestite secondo le disposizioni stabilite dal disponente. Questa struttura offre numerosi vantaggi, tra cui:
- Flessibilità nella gestione del patrimonio: Il sottoscrittore può stabilire dettagliatamente le modalità di gestione e distribuzione dei beni conferiti nel trust, adattandole alle specifiche esigenze dei beneficiari.
- Protezione dei beneficiari: Il trust consente di tutelare soggetti vulnerabili, come minori o persone con disabilità, garantendo loro un sostegno economico continuativo e proteggendo il patrimonio da possibili dissipazioni o aggressioni esterne.
- Ottimizzazione fiscale: In determinate circostanze, l’utilizzo combinato di polizza vita e trust può comportare benefici fiscali, come l’esenzione dall’imposta di successione per le somme corrisposte al trustee in qualità di beneficiario della polizza.
L’integrazione tra polizze vita unit linked o index linked e trust rappresenta una soluzione efficace per coloro che desiderano pianificare la gestione e la trasmissione del proprio patrimonio in modo strutturato e sicuro. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente le implicazioni giuridiche e fiscali di tale operazione, tenendo conto delle normative vigenti e delle possibili evoluzioni legislative. Si raccomanda pertanto di avvalersi della consulenza di professionisti esperti in materia di diritto successorio e pianificazione patrimoniale per strutturare al meglio l’integrazione tra polizza vita e trust, garantendo così una protezione ottimale del patrimonio e il rispetto delle volontà del disponente.
Vantaggi civilistici dell’abbinamento tra polizza vita e trust
L’abbinamento tra una polizza vita e un trust offre numerosi vantaggi dal punto di vista civilistico, rendendolo uno strumento efficace nella pianificazione patrimoniale. Questa combinazione consente di affrontare e risolvere diverse problematiche legate alla gestione e alla trasmissione del patrimonio.
Una delle principali caratteristiche delle polizze vita è la possibilità per il contraente di designare e modificare i beneficiari in qualsiasi momento, anche tramite disposizione testamentaria. Questa flessibilità permette di adattare le scelte alle mutevoli esigenze familiari o personali, garantendo che le volontà del sottoscrittore siano sempre rispettate. Il capitale assicurato attraverso una polizza vita gode di particolari tutele giuridiche. Secondo l’articolo 1923 del Codice Civile italiano, le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate. Ciò significa che tali importi sono protetti da eventuali azioni esecutive o cautelari da parte di creditori, offrendo una salvaguardia significativa del patrimonio destinato ai beneficiari.
L’istituzione di un trust comporta la segregazione dei beni conferiti, creando un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello personale del disponente e del trustee. Questa separazione garantisce che i beni destinati al trust siano protetti da eventuali pretese creditorie nei confronti sia del disponente che del trustee, assicurando che il patrimonio venga gestito esclusivamente nell’interesse dei beneficiari designati.
Attraverso il trust, è possibile stabilire modalità specifiche di gestione e distribuzione del patrimonio, in linea con le esigenze dei beneficiari. Ad esempio, nel caso di eredi minorenni o persone con particolari necessità, il trust consente di prevedere erogazioni periodiche o vincoli sull’utilizzo dei beni, assicurando una gestione oculata e continuativa nel tempo. L’utilizzo combinato di polizza vita e trust permette di pianificare in modo efficiente il passaggio generazionale del patrimonio. Alla morte del sottoscrittore, il capitale assicurato viene trasferito al trust senza passare attraverso la successione ordinaria, evitando possibili conflitti tra eredi e garantendo una distribuzione dei beni conforme alle volontà del disponente.
Evoluzione del regime fiscale: dalla “tassazione all’entrata” alla “tassazione all’uscita”
Nell’ambito della pianificazione patrimoniale, l’abbinamento tra polizze vita e trust ha suscitato particolare interesse non solo per i vantaggi civilistici, ma anche per le implicazioni fiscali connesse. La normativa italiana ha infatti subito un’evoluzione significativa riguardo alla tassazione dei trust, passando da un approccio definito “tassazione all’entrata” a uno noto come “tassazione all’uscita”.
Inizialmente, l’Agenzia delle Entrate adottava l’orientamento della cosiddetta “tassazione all’entrata”. Secondo questo approccio, l’imposta sulle successioni e donazioni veniva applicata al momento del trasferimento dei beni dal disponente al trustee. Tale interpretazione si basava sull’assunto che l’atto di dotazione del trust costituisse un trasferimento immediato di ricchezza, soggetto quindi a imposizione fiscale. Questo orientamento è stato formalizzato nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e successivamente ribadito nella Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008.
Negli anni successivi, la giurisprudenza ha progressivamente messo in discussione l’approccio della tassazione all’entrata, evidenziando che il trasferimento dei beni al trustee non comporta un arricchimento effettivo dei beneficiari. Di conseguenza, si è affermata l’interpretazione della “tassazione all’uscita”, secondo la quale l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta al momento in cui i beni vengono effettivamente trasferiti dal trustee ai beneficiari finali. Questo orientamento è stato recepito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che ha sancito il passaggio ufficiale a questo nuovo regime fiscale.
Il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, ha ulteriormente consolidato questo cambiamento introducendo l’articolo 4-bis nel Testo Unico delle Disposizioni concernenti l’Imposta sulle Successioni e Donazioni (TUS). Tale articolo prevede che l’imposta sia applicata al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari (“tassazione all’uscita”). Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità per il disponente o per il trustee, in caso di trust testamentario, di optare per la “tassazione all’entrata”, corrispondo l’imposta al momento dell’apporto dei beni nel trust. Questa opzione offre certezza sulla normativa fiscale applicabile, evitando possibili variazioni legislative future che potrebbero influire sull’imposizione al momento del trasferimento ai beneficiari. È importante notare che, una volta esercitata tale opzione, non è previsto il rimborso dell’imposta versata, anche nel caso in cui l’imposta dovuta al momento dell’effettivo trasferimento ai beneficiari risulti inferiore.
La scelta tra tassazione all’entrata e tassazione all’uscita comporta diverse implicazioni pratiche. Optare per la tassazione all’entrata permette di stabilire con certezza l’onere fiscale al momento della costituzione del trust, ma potrebbe risultare meno conveniente se il valore dei beni diminuisce nel tempo. D’altro canto, la tassazione all’uscita consente di posticipare l’imposizione al momento del trasferimento ai beneficiari, ma espone al rischio di future modifiche normative o di variazioni del valore dei beni. Pertanto, è fondamentale valutare attentamente le specifiche circostanze del caso e consultare professionisti esperti in materia fiscale per determinare l’opzione più adeguata.
Un ulteriore elemento di complessità nell’utilizzo congiunto di polizze vita e trust deriva dalle pronunce giurisprudenziali che hanno messo in discussione la natura assicurativa di alcune polizze vita, in particolare quelle di tipo unit linked. La sentenza n. 10333 del 30 aprile 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di una garanzia di conservazione del capitale, tali polizze possono essere considerate investimenti finanziari piuttosto che contratti assicurativi. Questa qualificazione ha implicazioni significative sia dal punto di vista fiscale che civilistico, influenzando la qualificazione del contratto e il relativo trattamento tributario.
In conclusione, l’evoluzione del regime fiscale dei trust in Italia riflette un progressivo adattamento alle peculiarità dell’istituto, con l’obiettivo di garantire una tassazione più equa e coerente con la reale manifestazione di capacità contributiva. La possibilità di scegliere tra tassazione all’entrata e tassazione all’uscita offre al disponente una maggiore flessibilità nella pianificazione patrimoniale, consentendo di adottare la soluzione più idonea alle proprie esigenze e a quelle dei beneficiari.
Criticità emergenti nell’utilizzo congiunto di polizza vita e trust
Una delle principali criticità riguarda la qualificazione giuridica delle polizze unit linked. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6319 del 5 marzo 2019, ha stabilito che tali polizze devono presentare una concreta componente demografica, pena la loro nullità per mancanza di causa. In particolare, la Corte ha affermato che, in assenza di un’effettiva assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore, il contratto non può essere qualificato come assicurazione sulla vita, ma deve essere considerato un prodotto finanziario.
Già in precedenza, con la sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, la Corte di Cassazione aveva affrontato il tema della natura delle polizze unit linked, stabilendo che, anche in presenza di una componente finanziaria prevalente, il contratto può essere qualificato come assicurazione sulla vita purché sia presente un’effettiva assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore.
La diversa qualificazione giuridica delle polizze unit linked comporta rilevanti conseguenze fiscali. Se considerate strumenti finanziari, tali polizze non godono dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per le polizze vita. Inoltre, la protezione patrimoniale offerta dall’articolo 1923 del Codice Civile, che sancisce l’impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore, potrebbe non applicarsi, esponendo il patrimonio a possibili azioni da parte dei creditori. L’utilizzo del trust come beneficiario di una polizza unit linked può essere oggetto di scrutinio da parte dell’Amministrazione finanziaria. Se l’operazione è percepita come finalizzata principalmente a ottenere vantaggi fiscali indebiti, esiste il rischio che venga riqualificata come elusiva, con conseguente applicazione di imposte aggiuntive, sanzioni e interessi. È pertanto essenziale che la costituzione del trust sia supportata da valide ragioni economiche e familiari, oltre che da una corretta documentazione.
La combinazione di polizze unit linked e trust comporta una complessità gestionale significativa. La gestione degli investimenti sottostanti richiede competenze specifiche e una vigilanza costante, con conseguenti costi amministrativi e operativi, inclusi compensi per il trustee, spese legali e consulenze specialistiche. Questi aspetti possono incidere sul rendimento complessivo dell’operazione e devono essere attentamente valutati in fase di pianificazione.
L’utilizzo congiunto di polizze unit linked e trust potrebbe sollevare questioni relative ai diritti dei legittimari. In Italia, la legge prevede quote di eredità riservate a determinati eredi (legittimari), e l’allocazione di beni in un trust potrebbe essere contestata se ritenuta lesiva di tali diritti. Pertanto, è essenziale considerare attentamente la disciplina della legittima nella strutturazione del trust e delle designazioni beneficiarie delle polizze, per evitare future controversie ereditarie.
Conclusioni
Le recenti pronunce giurisprudenziali, come la sentenza n. 6319 del 2019 della Corte di Cassazione, hanno evidenziato la necessità di una chiara distinzione tra prodotti assicurativi e strumenti finanziari, sottolineando l’importanza della componente demografica nelle polizze vita. Queste decisioni potrebbero influenzare le future interpretazioni normative, portando a una maggiore regolamentazione e a possibili modifiche nel trattamento fiscale di tali strumenti.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente manifestato un orientamento più restrittivo riguardo all’utilizzo combinato di polizze vita e trust. Nella risposta all’interpello n. 106 del 15 febbraio 2021, l’Agenzia ha affermato che l’attribuzione di beni o diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee potrebbe determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, segnando un cambiamento rispetto alle interpretazioni precedenti.
Queste evoluzioni indicano la necessità di un monitoraggio continuo delle normative e delle interpretazioni giurisprudenziali, al fine di adattare le strategie di pianificazione patrimoniale alle nuove disposizioni e garantire la loro efficacia nel tempo.
Alternative nella pianificazione patrimoniale
Oltre all’abbinamento tra polizze vita e trust, esistono altri strumenti che possono essere utilizzati nella pianificazione patrimoniale, ciascuno con specifiche caratteristiche e vantaggi:
- Fondo patrimoniale: Consente di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, offrendo una certa protezione dai creditori per debiti non contratti per esigenze familiari. Tuttavia, presenta limitazioni in termini di flessibilità e durata, essendo legato al vincolo matrimoniale.
- Patto di famiglia: Permette il trasferimento dell’azienda o di partecipazioni societarie a uno o più discendenti, garantendo la continuità dell’impresa e prevenendo future controversie ereditarie. Richiede il consenso di tutti i legittimari e comporta la liquidazione delle loro quote di legittima.
- Holding familiare: La costituzione di una holding consente di accorpare le partecipazioni societarie e altri asset familiari in un’unica struttura, facilitando la gestione del patrimonio e il passaggio generazionale. Offre vantaggi in termini di governance e pianificazione fiscale, ma comporta una complessità gestionale e costi operativi da considerare.
La scelta dello strumento più idoneo dipende dalle specifiche esigenze del disponente, dalla natura dei beni da tutelare e dagli obiettivi di lungo termine. È fondamentale avvalersi della consulenza di professionisti esperti per valutare le diverse opzioni disponibili e strutturare una soluzione su misura, che garantisca la protezione e la trasmissione del patrimonio in modo efficiente e conforme alle normative vigenti.
In conclusione, sebbene l’abbinamento tra polizze vita e trust rimanga una strategia valida nella pianificazione patrimoniale, è essenziale considerare le evoluzioni normative e giurisprudenziali e valutare attentamente le alternative disponibili, al fine di adottare la soluzione più adatta alle proprie esigenze e garantire la tutela del patrimonio nel tempo.
*Coautore: dott. Francesco Romeo.