Come regola la legge il caso in cui moglie e marito muoiano in conseguenza dello stesso evento e non sia possibile stabilire chi sia morto prima?
Tale ipotesi è regolata dall’art. 4 del codice civile, in base al quale “Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.”
Tale articolo detta una presunzione legale che serve a risolvere le questioni successorie che potrebbero sorgere in simili circostanze.
Ne consegue che:
- nessuno dei due coniugi si considera essere sopravvissuto all’altro;
- non si verifica alcuna successione tra i coniugi;
- ciascun coniuge avrà i propri eredi indipendentemente dall’altro;
- i beni di ciascun coniuge andranno ai rispettivi eredi secondo le normali regole successorie.
Questa regola ha importanti conseguenze pratiche.
Ad esempio, se i coniugi avevano figli comuni, questi erediteranno separatamente dal padre e dalla madre. Per ciascuna successione, secondo l’art. 566 del codice civile, i figli succederanno in parti uguali.
Si tratterà quindi di due successioni distinte, con quote separate per l’eredità paterna e materna.
Nel caso di figli di precedente matrimonio, questi erediteranno solo dal loro genitore naturale e non avranno diritti sull’eredità dell’altro coniuge, in quanto estranei a quella successione.
Questo principio è stato confermato dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 18571/2021, che ha chiarito come sia necessario “distinguere e tenere separati due diversi piani” successori, sottolineando che gli eredi di un coniuge non possono vantare diritti sull’eredità dell’altro coniuge a cui sono estranei.
La separazione delle masse ereditarie è un principio fondamentale, come ribadito anche dalla Cassazione civile nell’ordinanza n. 25756/2018, secondo cui “nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse.”
La disciplina della commorienza è stata oggetto anche di regolamentazione nel diritto internazionale privato. Al riguardo, l’art. 21 della legge 218/1995 stabilisce che quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un’altra e non risulta quale sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l’accertamento rileva.