I recenti pronunciamenti dei tribunali di merito sull’evoluzione normativa delle tutele del debitore nel processo esecutivo

Premessa

Il sistema delle tutele del debitore nel processo esecutivo rappresenta uno dei settori del diritto processuale civile che ha subito le trasformazioni più significative negli ultimi anni, caratterizzandosi per un delicato equilibrio tra l’esigenza di garantire l’effettività della tutela creditoria e la necessità di proteggere i diritti fondamentali del debitore. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha delineato un quadro complesso e articolato, nel quale le tutele tradizionali si affiancano a nuovi strumenti processuali specificamente calibrati in funzione della protezione dei soggetti in posizione di debolezza contrattuale.

1. Il sistema tradizionale delle opposizioni esecutive

Il Codice di procedura civile delinea un sistema articolato di tutele processuali che costituiscono gli strumenti attraverso cui le parti e i terzi possono contestare la legittimità o la regolarità del processo esecutivo. Tale sistema, tradizionalmente definito dalla giurisprudenza come “sistema chiuso“, trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 24 della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

1.1 L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione costituisce il rimedio processuale volto a contestare il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, ovvero l’esistenza stessa dell’azione esecutiva (“an executionis”). La giurisprudenza (Tribunale civile Napoli, sentenza n. 7489 del 28 luglio 2025) ha chiarito che il criterio distintivo tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l’an dell’esecuzione, ossia il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre, con la seconda, si contesta la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo.

La disciplina dell’art. 615 c.p.c. distingue due ipotesi fondamentali: l’opposizione a precetto, proposta prima che l’esecuzione sia iniziata, e l’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione, proposta dopo il pignoramento. Nel primo caso, il giudice dell’opposizione, se ricorrono gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, con la precisazione introdotta dalla legge n. 83/2015 secondo cui, se il diritto è contestato solo parzialmente, la sospensione deve riguardare esclusivamente la parte contestata.

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda i termini di decadenza nell’opposizione all’esecuzione. La giurisprudenza (Tribunale civile Napoli, sentenza n. 7489 cit.) ha precisato che nell’espropriazione presso terzi, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile se proposta dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in quanto tale provvedimento costituisce l’atto che chiude definitivamente il processo esecutivo. Come chiarito dal Tribunale civile di Napoli con la sentenza n. 7489 citata, “una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi di crediti si sia concluso con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., non è più ammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere contestato solo fintanto che è minacciato o viene esercitato dal creditore e non già dopo che il processo esecutivo si sia definitivamente concluso“.

1.2 L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi è finalizzata a contestare la regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o dei singoli atti del processo esecutivo (“quomodo executionis”). La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui questo strumento è soggetto a un termine perentorio di venti giorni, che decorre dal compimento dell’atto o dal giorno in cui la parte ne ha avuto legale conoscenza.

Un aspetto di particolare rilevanza riguarda il trattamento dei vizi formali del titolo esecutivo. La giurisprudenza di merito ha chiarito che “il debitore opponente non può limitarsi a dedurre l’irregolarità formale in sé considerata, ma deve tassativamente indicare quale pregiudizio abbia subito a causa della lamentata irregolarità, diversamente l’opposizione proposta è inammissibile” (Tribunale civile Cassino, sentenza n. 888 del 14 giugno 2024).

1.3 L’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.)

L’opposizione di terzo all’esecuzione rappresenta lo strumento a disposizione del terzo che vanti un diritto di proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati, incompatibile con l’espropriazione in corso. Tale opposizione deve essere proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni, configurandosi come rimedio specificamente volto a tutelare i diritti dei soggetti estranei al rapporto sostanziale sottostante al titolo esecutivo.

2. La riforma Cartabia e le innovazioni processuali

Il decreto legislativo n. 149/2022, attuativo della Riforma Cartabia, ha introdotto significative modifiche al sistema delle tutele esecutive, pur mantenendo inalterato l’impianto generale delle opposizioni.

2.1 L’abolizione della formula esecutiva

Una delle innovazioni più rilevanti è l’abolizione della formula esecutiva attraverso la modifica dell’art. 475 c.p.c., che ora stabilisce che, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri atti devono semplicemente essere rilasciati “in copia attestata conforme all’originale“.

La giurisprudenza di merito ha precisato i criteri di applicazione temporale della riforma. Il Tribunale civile di Alessandria, con sentenza n. 897 del 9 dicembre 2024, ha chiarito che “il momento rilevante per l’individuazione della disciplina applicabile è quello della notifica del precetto, atto con cui il titolo giudiziale viene azionato come titolo esecutivo, e non quello dell’instaurazione o della conclusione del procedimento di cognizione“.

2.2 Impatto sui vizi formali del titolo esecutivo

La riforma ha comportato una significativa semplificazione delle formalità richieste per l’esecuzione forzata. Tuttavia, la giurisprudenza ha mantenuto un approccio rigoroso nella valutazione dei vizi formali residui. Come evidenziato dal Tribunale civile di Cassino, con sentenza n. 888 del 14 giugno 2024, “le omissioni formali nel precetto relative alla menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo o all’indicazione della formula esecutiva non comportano nullità dell’atto quando il debitore sia stato comunque messo in condizione di conoscere con esattezza il creditore, il credito e il titolo che lo sorregge“.

3. La rivoluzione della tutela consumeristica

Il settore che ha subito le trasformazioni più radicali è quello della tutela del consumatore nel processo esecutivo, a seguito della fondamentale sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023, che ha introdotto una vera e propria “breccia” nel tradizionale sistema chiuso delle opposizioni esecutive.

3.1 I principi delle Sezioni Unite n. 9479/2023

Le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice dell’esecuzione deve poter controllare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole di un contratto con un consumatore, anche quando il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo non opposto. Questo principio rappresenta una deroga significativa al tradizionale sistema chiuso delle opposizioni esecutive, introducendo un controllo sostanziale sui diritti fondamentali anche nella fase esecutiva.

La pronuncia ha individuato nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. il rimedio più adeguato per consentire al consumatore di far valere l’abusività delle clausole contrattuali, stabilendo un termine di quaranta giorni per la proposizione di tale strumento di tutela.

3.2 Ambito di applicazione e limiti

La giurisprudenza di merito ha precisato i rigorosi limiti applicativi di questo nuovo strumento. Il Tribunale civile di Bologna, con sentenza n. 666 del 17 marzo 2025, ha chiarito che l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta dal consumatore ai sensi dell’art. 650 c.p.c. ha un perimetro rigorosamente delimitato e può essere proposta esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole contrattuali che incidano sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Bologna ha precisato, al riguardo, che “nelle condizioni sopra indicate, la citata sentenza delle Sezioni Unite, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all’art. 19 TUE, consente al consumatore di poter rimettere in discussione l’accertamento proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell’Esecuzione al fine di fare valere esclusivamente l’eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato“.

3.3 Presupposti soggettivi: la qualità di Consumatore

Un aspetto cruciale riguarda la verifica della qualità di consumatore. Il Tribunale civile di Pordenone, con sentenza n. 279 del 9 maggio 2025, ha stabilito che non riveste la qualità di consumatore, relativamente ai rapporti di finanziamento e alle garanzie prestate in relazione ad essi, chi ha stipulato i contratti nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico di una società, essendo le somme oggetto dei finanziamenti destinate all’attività imprenditoriale.

3.4 Limiti oggettivi: decreto ingiuntivo già opposto

Un limite importante all’applicazione dei principi delle Sezioni Unite riguarda i casi in cui il decreto ingiuntivo sia già stato opposto. Il Tribunale civile di Firenze, con sentenza n. 704 del 26 febbraio 2025, ha stabilito che i principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023 non trovano applicazione quando il decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione forzata sia stato regolarmente opposto e sia pendente il relativo giudizio di cognizione.

Il Tribunale civile di Catanzaro, con sentenza n. 1969 del 29 settembre 2025, ha ulteriormente chiarito che “i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9479/2023 non trovano applicazione quando il debitore-consumatore abbia già proposto opposizione tempestiva al medesimo decreto ingiuntivo“. Come precisato dal Tribunale, “ritiene questo Giudice che, nel caso in cui il consumatore sia già stato posto in condizione di proporre ed abbia poi effettivamente proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il ministero di un difensore, non sussista la stessa esigenza di tutela che giustifica la nuova ipotesi di opposizione tardiva, atteso che con l’opposizione si apre una fase di cognizione a contraddittorio pieno nell’ambito della quale il consumatore, tramite il proprio difensore, ben avrebbe potuto far rilevare l’eventuale abusività delle clausole negoziali“.

3.5 Specificità dell’allegazione

La giurisprudenza ha chiarito che nell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l’opponente consumatore ha l’onere di allegare non soltanto l’esistenza di clausole asseritamente vessatorie, ma anche e specificamente i motivi per cui le stesse inciderebbero sulla pretesa azionata in via monitoria. Il Tribunale civile di Torino, con sentenza n. 2303 del 12 maggio 2025,ha precisato che “il controllo sulle clausole abusive deve infatti riguardare esclusivamente quelle rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione, ossia quelle che abbiano incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore“.

4. Tutele specifiche nell’esecuzione esattoriale

L’evoluzione delle tutele nell’esecuzione esattoriale ha subito una svolta fondamentale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui non ammetteva l’opposizione all’esecuzione per contestare atti successivi alla notifica della cartella di pagamento.

La Cassazione (Cass. Civ., Sez. 3, n. 17661 del 25 agosto 2020) ha precisato che l’azione risarcitoria contro l’agente della riscossione è proponibile dall’esecutato solo quando questi non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale, confermando l’applicazione del sistema chiuso anche nell’ambito dell’esecuzione tributaria.

5. Tutele nell’esecuzione per espropriazione di crediti

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda le tutele specifiche nell’espropriazione di crediti presso terzi. La Cassazione ha chiarito che nell’espropriazione di crediti presso terzi, l’ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell’articolo 553 c.p.c. chiude definitivamente il processo esecutivo, realizzando il trasferimento della titolarità del credito dal debitore esecutato al creditore procedente (Cass. Civ., Sez. 3, n. 10820 del 5 giugno 2020; Cass. Civ., Sez. 3, n. 12690 del 21 aprile 2022).

6. Bilanciamento tra tutela creditoria e diritti fondamentali

Il sistema delle tutele del debitore nel processo esecutivo si caratterizza per un delicato bilanciamento tra principi costituzionali contrapposti. Da un lato, l’esigenza di garantire l’effettività della tutela creditoria attraverso un sistema di rimedi processuali caratterizzato da rigidi termini di decadenza e da preclusioni stringenti. Dall’altro lato, la necessità di approntare tutele specifiche per i soggetti in posizione di debolezza, in particolare i consumatori, anche attraverso deroghe al tradizionale sistema chiuso delle opposizioni esecutive.

6.1 Il controllo di proporzionalità

La giurisprudenza ha sviluppato un approccio sempre più attento al controllo di proporzionalità tra i mezzi impiegati e i fini perseguiti. Il Tribunale civile di Agrigento, con sentenza n. 609 del 27 maggio 2025, ha precisato che il potere del giudice di rilevare d’ufficio l’invalidità di clausole abusive va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che il contraente che deduca la nullità di una clausola è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell’eccezione.

Come evidenziato dal Tribunale di Agrigento, “il potere del giudice di rilevare d’ufficio invalidità negoziali o di singole clausole va coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che il contraente, qualora deduca la nullità di una clausola, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell’eccezione, ovvero l’esistenza della clausola, la sua inconoscibilità e il suo contenuto vessatorio, nonché il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto“.

6.2 L’influenza del Diritto Europeo

L’evoluzione del sistema delle tutele esecutive è sempre più influenzata dal diritto europeo, in particolare dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di tutela dei consumatori. Questa influenza ha portato a una progressiva “europeizzazione” del processo esecutivo italiano, con l’introduzione di tutele specifiche per i soggetti in posizione di debolezza contrattuale.

Come evidenziato dal Tribunale civile di Verbania, con sentenza n. 245 del 10 luglio 2025, i principi delle Sezioni Unite “derivano dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa il 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19, in cui la Corte è stata chiamata a risolvere la seguente, specifica questione pregiudiziale: ‘se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole’“.

7. Prospettive evolutive e considerazioni conclusive

Il quadro che emerge dall’analisi delle recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali evidenzia come il sistema delle tutele del debitore nel processo esecutivo stia attraversando una fase di profonda trasformazione. La Riforma Cartabia ha impresso una spinta verso la semplificazione e l’efficienza, eliminando formalismi come la formula esecutiva. Al contempo, la giurisprudenza, soprattutto di matrice europea, sta ampliando le garanzie sostanziali per categorie di debitori ritenute più deboli.

7.1 Sfide future

Le principali sfide che il sistema delle tutele esecutive dovrà affrontare nei prossimi anni riguardano l’armonizzazione tra le tutele consumeristiche e il principio di stabilità degli atti esecutivi, l’estensione delle tutele rafforzate ad altre categorie di soggetti deboli, la digitalizzazione del processo esecutivo e le relative garanzie procedimentali, e l’adeguamento alle evoluzioni della giurisprudenza europea in materia di diritti fondamentali.

7.2 Il ruolo del Giudice dell’Esecuzione

In questo contesto evolutivo, il ruolo del giudice dell’esecuzione assume una dimensione sempre più centrale, non limitandosi alla mera applicazione delle norme processuali, ma estendendosi al controllo sostanziale della compatibilità dell’azione esecutiva con i principi costituzionali e sovranazionali di tutela dei diritti fondamentali. Questa evoluzione, pur mantenendo fermi i principi di certezza del diritto e di stabilità degli atti processuali, apre nuove prospettive per una tutela più effettiva e sostanziale dei diritti del debitore nel processo esecutivo.

Come evidenziato dal Tribunale civile di Trento, con sentenza n. 436 del 27 maggio 2025, “quando l’opposizione esecutiva viene proposta, soltanto o anche, per far valere l’abusività di una clausola in danno del consumatore, il giudice dell’esecuzione, in ordine alle dedotte violazioni della normativa consumeristica, è tenuto soltanto ad assegnare il termine per proporre l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad astenersi dalla vendita o dall’assegnazione di beni o crediti fino alla decisione del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c.“.

7.3 Considerazioni sistematiche

Il risultato è un sistema complesso e articolato, nel quale le tutele tradizionali si affiancano a nuovi strumenti processuali specificamente calibrati sulle esigenze di protezione dei diritti fondamentali. Questa evoluzione riflette un più ampio processo di “costituzionalizzazione” del diritto processuale civile, nel quale i principi costituzionali e sovranazionali assumono un ruolo sempre più incisivo nella definizione delle garanzie procedimentali.

Il sistema delle tutele avverso gli atti dell’esecuzione, pur rimanendo ancorato alla sua struttura “chiusa” e tipica, è dunque in una fase di significativa evoluzione, caratterizzata dalla ricerca di un equilibrio sempre più avanzato tra l’effettività della tutela del credito e l’inviolabilità del diritto di difesa. Tale equilibrio rappresenta il fondamento su cui si costruisce la legittimità costituzionale e sovranazionale del sistema processuale esecutivo italiano, garantendo al contempo la certezza dei rapporti giuridici e la protezione dei diritti fondamentali della persona.

La giurisprudenza più recente ha chiarito che la tutela consumeristica introdotta dalle Sezioni Unite n. 9479/2023 non costituisce una deroga generalizzata al sistema chiuso delle opposizioni esecutive, ma rappresenta uno strumento specifico e circoscritto, applicabile esclusivamente nei confronti di decreti ingiuntivi non opposti e limitatamente al controllo delle clausole abusive che incidano sull’esistenza e sull’entità del credito ingiunto. Questa precisazione è fondamentale per mantenere l’equilibrio tra tutela del consumatore e certezza del diritto, evitando che la nuova disciplina possa essere utilizzata per aggirare i principi consolidati del processo esecutivo e le preclusioni derivanti dal giudicato. L’evoluzione in corso testimonia la capacità del sistema processuale italiano di adattarsi alle esigenze di tutela emergenti dal diritto europeo, mantenendo al contempo la coerenza con i principi fondamentali dell’ordinamento interno. Il bilanciamento tra effettività della tutela creditoria e protezione dei diritti fondamentali del debitore rappresenta una sfida costante che richiede un approccio equilibrato e attento alle specificità di ogni singola fattispecie, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che informano l’intero sistema giuridico.

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