L’atto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte prende il nome di testamento.
A seconda dell’oggetto, le disposizioni testamentarie si distinguono in:
- istituzione di erede, con cui colui che redige il testamento dispone dell’intero patrimonio o di una sua quota senza specificazione dei beni oggetto del lascito;
- legato, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati.
Come può essere redatto il testamento
Si distinguono diversi tipi di testamento. Si riportano di seguito i principali.
Testamento pubblico
Secondo l’art 603 del Codice Civile è il testamento ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni.
È un atto pubblico: ciò significa che, secondo quanto previsto dall’art 2700 del Codice Civile, fa piena prova fino a querela di falso della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza.
Testamento olografo
Secondo l’art. 603 del Codice Civile è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
La validità del testamento olografo richiede la sussistenza di tre elementi: olografia (scrittura da parte del testatore), data e sottoscrizione.
Testamento segreto
Secondo l’art. 604 del Codice Civile è un atto redatto dal testatore e consegnato al notaio che lo sigilla in busta chiusa.
Il testatore deve consegnare l’atto al notaio alla presenza di due testimoni dichiarando che in quelle carte è contenuto il suo testamento: se è muto o sordomuto deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve anche dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Limiti alla libertà testamentaria
La possibilità di disporre dei propri beni tramite testamento non è assoluta. Si riportano di seguito alcuni limiti.
Divieto di patti successori
Sono tutti i patti, gli accordi o anche gli atti unilaterali che si riferiscono ai beni di una successione non ancora aperta. Essi sono tutti vietati dall’art. 458 del Codice Civile, con l’eccezione del patto di famiglia (link a separata scheda patto di famiglia).
Si possono fare alcuni esempi:
- Patti rinunciativi: quando un soggetto conviene di rinunciare all’eredità di qualcuno che non è ancora deceduto;
- dispositivi: quando un soggetto cede o promette di cedere ad un terzo i beni che gli dovrebbero pervenire in eredità dal defunto;
- confermativi: con cui un soggetto conviene di lasciare la propria eredità ad un altro.
Testamento congiunto o reciproco
La legge vieta anche:
- i testamenti congiunti: quando in un unico atto, due o più persone dettano le loro volontà insieme;
- i testamenti reciproci: quando due o più persone dispongono, nello stesso atto, l’una in favore dell’altra.
Sono validi invece i testamenti mediante i quali due o più persone, in atti separati, dispongono l’una in favore dell’altra.
La successione dei legittimari
Il testatore può disporre validamente dell’intero suo patrimonio, tuttavia gli articoli 536 e seguenti del Codice Civile riconoscono a favore di determinati soggetti il diritto ad una quota minima sul patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima.
La parte di patrimonio non compresa nella quota di legittima è detta quota disponibile; di tale quota il testatore può liberamente disporre.
Chi ha diritto alla quota di legittima
Ne hanno diritto il coniuge o la parte dell’unione civile, i figli e i loro discendenti e – in assenza di figli – i genitori. Questi soggetti sono chiamati legittimari.
La quota di legittima spettante a ciascuno degli appartenenti a tali categorie varia a seconda di come gli stessi concorrono tra loro (uno più figli, coniuge e figli, etc.).
Cosa succede se il testatore non ha rispettato la quota di legittima
Un testamento che non rispetta la quota di legittima è ugualmente valido ed efficace, fino a che non venga impugnato dai legittimari.
L’azione spettante ai legittimari lesi nella quota loro riservata è chiamata azione di riduzione.
Tale azione si attiva contro i beneficiari di disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti, che dovranno essere ridotte proporzionalmente. Qualora la riduzione delle sole disposizioni testamentarie sia insufficiente per integrare i diritti spettanti ai legittimari (le quote corrispondenti alla legittima), potranno essere ridotte anche le donazioni effettuate in vita dal testatore.
La successione legittima
Si ha successione legittima (o successione ex lege o ab intestato) in mancanza di valide disposizioni testamentarie.
La successione legittima è disciplinata agli articoli 565 e seguenti del Codice Civile.
I soggetti che ereditano per legge sono
- il coniuge o la parte dell’unione civile;
- i figli;
- i genitori;
- i fratelli e le sorelle;
- i parenti fino al sesto grado.
Le quote di eredità dipendono da quali tra i soggetti elencati siano effettivamente presenti. La presenza di figli esclude tanto i genitori quanto i fratelli e sorelle e i parenti meno prossimi.
Può succedere che il testamento vi sia ma disponga solo di una parte del patrimonio: in questo caso per la parte restante operano le regole della successione legittima in concorso con quella testamentaria.
Se nessuno di questi parenti è vivente e non esiste un testamento, l’eredità è devoluta allo Stato.
Casi particolari
Coniuge
Al coniuge spetta in ogni caso il diritto di abitazione della casa coniugale e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Il coniuge separato, cui non è stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Convivente di fatto
Una posizione particolare è quella del convivente di fatto: egli ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; ove nella casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Le fasi della successione
Si possono distinguere tre fasi della successione.
- L’apertura della successione
L’art. 456 del Codice Civile stabilisce che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Tale norma individua anche il Tribunale competente alla trattazione delle diverse cause che possono essere connesse alla successione del defunto, che è il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto. - La fase della delazione o chiamata all’eredità
Si tratta della fase nella quale si deve individuare a chi spetta il patrimonio ereditario ed in quale misura.
L’erede infatti diviene tale solo dopo aver accettato l’eredità, prima si parla di chiamato.
Il chiamato è la persona che, in seguito all’apertura della successione, ha un’aspettativa ereditaria, o perché indicato come erede nel testamento o perché prossimo congiunto del defunto. - L’accettazione o la rinuncia all’eredità
Con l’accettazione il chiamato diventa erede, accettando l’eredità.
L’accettazione non è obbligatoria, infatti il chiamato può anche scegliere di rinunciare all’eredità, ad esempio quando l’eredità sia composta in gran parte da debiti.
Eredità giacente
Attraverso la nomina di un curatore dell’eredità giacente è possibile, quando il chiamato non abbia ancora accettato l’eredità e non sia nel possesso dei beni ereditari, garantire la tutela e amministrazione del patrimonio del defunto. La nomina viene effettuata dal Tribunale del circondario dell’ultimo domicilio del defunto, su istanza delle persone interessate o anche d’ufficio. L’assistenza di un difensore è facoltativa.
Il curatore è preposto alla custodia e all’amministrazione dei beni dell’eredità, deve procedere all’inventario, effettuare la dichiarazione di successione, deve esercitare e promuovere le ragioni dell’eredità, rispondere alle istanze proposte contro la medesima e rendere il conto della propria amministrazione.
* Testo riportato dal portale del Ministero della Giustizia.